Art. 2 Finalita'. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 30/2003 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituita dalla seguente: «d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualita' certificata, le produzioni agroalimentari di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche nonche' I' enoturismo e l'oleoturismo;».