Art. 2 
 
                             Finalita'. 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge  regionale  n.
30/2003 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) favorire la tutela  dell'ambiente  e  promuovere  i  prodotti
agricoli  regionali  tradizionali  e  di  qualita'  certificata,   le
produzioni  agroalimentari  di  qualita'  e  le  connesse  tradizioni
enogastronomiche nonche' I' enoturismo e l'oleoturismo;».