Art. 3 
 
                            Definizioni. 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. Il comma 2-bis 2. dell'art. 2 della legge regionale  n.  30/2003
e' sostituito dal seguente: 
    «2-bis 2. Per enoturismo e  oleoturismo  si  intendono  tutte  le
attivita'  di  conoscenza  rispettivamente  del  vino   e   dell'olio
extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione,  le  visite
nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti
utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la
commercializzazione delle produzioni vinicole  e  oleicole  aziendali
anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico
e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti, dei  frantoi  e
degli oliveti.».