Art. 3 Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 30/2003 1. Il comma 2-bis 2. dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «2-bis 2. Per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attivita' di conoscenza rispettivamente del vino e dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti.».