Art. 4 
 
       Ospitalita' in camere e unita' abitative indipendenti. 
       Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 12 della  legge  regionale  n.  30/2003  le
parole: «di un letto supplementare», sono sostituite dalle  seguenti:
«di massimo due letti supplementari».