Art. 4 Ospitalita' in camere e unita' abitative indipendenti. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 30/2003 1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2003 le parole: «di un letto supplementare», sono sostituite dalle seguenti: «di massimo due letti supplementari».