Art. 5 Disposizioni specifiche per alcune attivita' agrituristiche. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 30/2003 1. La rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per alcune attivita' agrituristiche». 2. Il comma 1 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: «l. Le attivita' didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, le attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali e gli eventi promozionali di cui all'art. 15, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.».