Art. 5 
 
    Disposizioni specifiche per alcune attivita' agrituristiche. 
       Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. La rubrica dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  30/2003  e'
sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  specifiche  per   alcune
attivita' agrituristiche». 
  2. Il comma 1 dell'art. 14  e'  sostituito  dal  seguente:  «l.  Le
attivita' didattiche, culturali, tradizionali, di  turismo  religioso
culturale,  ricreative,  di  pratica  sportiva,  escursionismo  e  di
ippoturismo riferite al mondo  rurale,  le  attivita'  sociali  e  di
servizio per le comunita' locali e gli  eventi  promozionali  di  cui
all'art. 15, possono essere organizzate anche  all'esterno  dei  beni
fondiari  nella  disponibilita'  dell'azienda,  fermo   restando   il
rispetto della connessione.».