Art. 7 
 
           Immobili destinati all'attivita' agrituristica. 
       Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. Dopo il numero 3) della lettera c)  del  comma  1  dell'art.  17
della legge regionale n. 30/2003 e' inserito il seguente: 
    «3-bis) trasferimenti di volumetrie di cui all'art. 71, comma  2,
e all'art. 72, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 65/2014,
all'interno del medesimo  territorio  comunale  o  all'interno  della
proprieta'  aziendale  la  cui  superficie  sia  senza  soluzione  di
continuita' e ricada parzialmente in territori di comuni  confinanti,
a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: 
      a) interventi di addizione volumetrica; 
      b) interventi di trasferimento del  volume  in  prossimita'  di
edifici esistenti e qualora questo  non  comporti  la  necessita'  di
realizzare opere di urbanizzazione primaria;». 
  2. Alla fine del numero 6) della lettera c) del comma  1  dell'art.
17 della legge regionale n. 30/2003 sono aggiunte le  parole:  «della
legge regionale n. 65/2014». 
  3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 17 della  legge
regionale n. 30/2003  sono  aggiunte  le  parole:  «,  e  gli  eventi
promozionali di cui all'art. 15.».