Art. 7 Immobili destinati all'attivita' agrituristica. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 1. Dopo il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 e' inserito il seguente: «3-bis) trasferimenti di volumetrie di cui all'art. 71, comma 2, e all'art. 72, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 65/2014, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprieta' aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuita' e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: a) interventi di addizione volumetrica; b) interventi di trasferimento del volume in prossimita' di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessita' di realizzare opere di urbanizzazione primaria;». 2. Alla fine del numero 6) della lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 sono aggiunte le parole: «della legge regionale n. 65/2014». 3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 sono aggiunte le parole: «, e gli eventi promozionali di cui all'art. 15.».