Art. 8 Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 30/2003 1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2003 e' inserito il seguente: «1 bis. Nel caso in cui.gli alloggi agrituristici siano costituiti da camere indipendenti e' sufficiente la disponibilita' di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.».