Art. 8 
 
Requisiti strutturali, igienico  sanitari  e  di  sicurezza  per  gli
  alloggi agrituristici. Modifiche all'art. 19 della legge  regionale
  n. 30/2003 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2003 e'
inserito il seguente: 
    «1  bis.  Nel  caso  in  cui.gli  alloggi   agrituristici   siano
costituiti da camere indipendenti e' sufficiente la disponibilita' di
camere con bagno anche  senza  altri  locali  primari  annessi,  come
definiti dagli strumenti urbanistici comunali.».