Art. 2 
 
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale  n.  19/2013  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 6 (Autenticazioni). - 1.  Per  le  autenticazioni  previste
nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato  dalla  presente
legge trova applicazione l'art. 5,  commi  2,  3  e  4,  della  legge
regionale n. 28/2007. 
  2. Sono competenti a effettuare le  autenticazioni  previste  dalla
presente legge i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21
marzo  1990,  n.  53  (Misure  urgenti  atte  a  garantire   maggiore
efficienza al procedimento elettorale).».