Art. 2 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 1. L'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Autenticazioni). - 1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 28/2007. 2. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).».