Art. 2 
 
             Modifiche all'art. 5 della legge regionale 
          10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni 
 
  1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera d), punto 1), dopo  la  parola  «esistenti»  sono
aggiunte le seguenti parole «alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge» e dopo la parola «edilizie» sono aggiunte  le  parole
«rilasciate ai sensi dell'art. 36 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni»; 
    b) alla lettera d), punto 4), dopo  la  parola  «ammezzati»  sono
aggiunte le parole «esistenti alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge»; 
    c) alla lettera d), punto 5), le parole da «. Per gli  interventi
da effettuare» fino alla fine del medesimo punto 5) sono soppresse; 
    d) alla lettera d), punto 6), dopo la  parola  «precedenti»  sono
aggiunte  le  parole  «.  Resta  fermo  il  rispetto  degli  standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza  sulla
disciplina dell'attivita'  edilizia  e  in  particolare  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di
quelle relative all'efficienza energetica, di  quelle  relative  alla
tutela dell'ambiente e dell' ecosistema, nonche'  delle  disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
nonche' del piano paesaggistico».