Art. 2 Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni 1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d), punto 1), dopo la parola «esistenti» sono aggiunte le seguenti parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» e dopo la parola «edilizie» sono aggiunte le parole «rilasciate ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni»; b) alla lettera d), punto 4), dopo la parola «ammezzati» sono aggiunte le parole «esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge»; c) alla lettera d), punto 5), le parole da «. Per gli interventi da effettuare» fino alla fine del medesimo punto 5) sono soppresse; d) alla lettera d), punto 6), dopo la parola «precedenti» sono aggiunte le parole «. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell' ecosistema, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni nonche' del piano paesaggistico».