Art. 3 
 
           Modificazioni all'art. 10 della legge regionale 
          10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni 
 
  1. All'art. 10 della legge  regionale  10  agosto  2016,  n.  16  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole «inizio attivita'» sono aggiunte le
parole «di cui all'art. 19 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni»; 
    b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: 
      «7 bis. Il proprietario dell'immobile o chi  abbia  titolo  per
presentare la segnalazione certificata di  inizio  attivita',  almeno
trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,  presenta  allo
sportello unico la  segnalazione,  accompagnata  da  una  dettagliata
relazione a firma di un professionista abilitato  e  dagli  opportuni
elaborati progettuali che asseveri  la  conformita'  delle  opere  da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e  non  in  contrasto
con quelli adottati ed ai regolamenti  edilizi  vigenti,  nonche'  il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.»; 
    c) il comma 10 e' abrogato.