Art. 3 Modificazioni all'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni 1. All'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole «inizio attivita'» sono aggiunte le parole «di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»; b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: «7 bis. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un professionista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.»; c) il comma 10 e' abrogato.