Art. 4 
 
Modifiche all'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n.  16  e
                      successive modificazioni 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16 e successive modificazioni,  le  parole  «dirigente  generale  del
Dipartimento  regionale  dell'urbanistica»  sono   sostituite   dalle
seguenti  parole:  «dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale
tecnico».