Art. 4 Modifiche all'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni 1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, le parole «dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica» sono sostituite dalle seguenti parole: «dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico».