Art. 7 
 
             Modifiche all'art. 28 della legge regionale 
          10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di deposito
della perizia che  asseveri  la  contestuale  presenza  di  tutte  le
condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge,  senza
che sia stato emesso provvedimento con il  quale  viene  assentito  o
negato il condono, si applica  quanto  previsto  dall'art.  20  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  La  presente
disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati.».