Art. 7 Modifiche all'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni 1. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati.».