Art. 8 Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: «4. Gli interventi riguardano edifici legittimamente realizzati; sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio.»; b) il comma 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando il termine per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, come previsto dall'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, fissato al 31 dicembre 2023, le istanze relative agli interventi sono presentate entro il 30 giugno 2023 e sono corredate, a pena di inammissibilita', dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.»; c) all'art. 6, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4 bis. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilita' delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalita' applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.»; d) la lettera f) del comma 2 dell'art. 11 e' sostituita dalla seguente: «f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonche' di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformita' di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;».