Art. 8 
 
            Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, 
                   n. 6 e successive modificazioni 
 
  1.  Alla  legge  regionale  23  marzo  2010,  n.  6  e   successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 4 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
      «4.   Gli   interventi   riguardano   edifici    legittimamente
realizzati; sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di  condono
edilizio.»; 
    b) il comma 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Fermo  restando  il  termine  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui agli articoli 2 e  3,  come  previsto  dall'art.  5
della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, fissato al 31 dicembre
2023, le istanze relative agli interventi sono presentate entro il 30
giugno 2023 e sono corredate, a pena di inammissibilita', dal  titolo
abilitativo edilizio ove previsto relativo  all'immobile  oggetto  di
intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente  alla  data
di presentazione dell'istanza.»; 
    c) all'art. 6, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4 bis. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine  di
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, possono motivatamente escludere  o  limitare  l'applicabilita'
delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio
territorio o imporre limitazioni e modalita' applicative, sulla  base
di specifiche  ragioni  di  carattere  urbanistico,  paesaggistico  e
ambientale.»; 
    d) la lettera f) del comma 2 dell'art.  11  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «f)  gli  immobili  oggetto  di  condono  edilizio  nonche'  di
ordinanza di demolizione, salvo quelli  oggetto  di  accertamento  di
conformita' di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,
introdotto dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;».