Art. 9 Modifiche all'art. 38 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, le parole «per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «fino al termine dell'emergenza pandemica» e dopo le parole «attivita' di ristorazione.» sono aggiunte le parole «Entro novanta giorni dalla cessazione dell'emergenza pandemica, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla rimozione delle opere di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.».