Art. 9 
 
                        Modifiche all'art. 38 
             della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 6 agosto 2021,  n.
23, le parole «per un periodo di due anni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle  parole  «fino  al
termine dell'emergenza pandemica» e  dopo  le  parole  «attivita'  di
ristorazione.» sono aggiunte le parole «Entro  novanta  giorni  dalla
cessazione dell'emergenza pandemica,  i  soggetti  di  cui  al  primo
periodo provvedono alla rimozione delle  opere  di  cui  al  presente
articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.».