(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 13 del 25 marzo 2022) L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Siciliana promuove l'istituzione della denominazione comunale (De.Co.), quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, dell'artigianato, della biodiversita' nonche' per la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificita' storiche e culturali dei territori comunali. 2. La De.Co. non e' un marchio di qualita' o di certificazione. Le denominazioni comunali sono istituite e disciplinate nell'esercizio delle funzioni proprie dei comuni indicate all'art. 118, secondo comma, della Costituzione e all'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante «Norme sull'ordinamento degli enti locali». 3. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante l'istituzione del Registro regionale telematica di cui al successivo art. 3, dei comuni e dei relativi prodotti a denominale comunale. 4. Non possono essere inclusi nel Registro regionale telematica De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonche' i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». Nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co. nonche' in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto art. 8 del decreto legislativo n. 173/1998, la denominazione comunale decade automaticamente.