(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
  Regione Siciliana (p. I) n. 13 del 25 marzo 2022) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Siciliana promuove l'istituzione della  denominazione
comunale (De.Co.), quale strumento per la salvaguardia, la  tutela  e
la diffusione delle  produzioni  agroalimentari  ed  enogastronomiche
territoriali, dell'artigianato, della biodiversita'  nonche'  per  la
difesa della storia, delle  tradizioni  e  dei  saperi  locali  e  la
promozione delle specificita'  storiche  e  culturali  dei  territori
comunali. 
  2. La De.Co. non e' un marchio di qualita' o di certificazione.  Le
denominazioni comunali sono istituite e  disciplinate  nell'esercizio
delle funzioni proprie dei  comuni  indicate  all'art.  118,  secondo
comma, della Costituzione e  all'art.  2  della  legge  regionale  23
dicembre 2000, n. 30,  recante  «Norme  sull'ordinamento  degli  enti
locali». 
  3. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in  materia  di
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  la  presente  legge
promuove la conoscenza, mediante l'istituzione del Registro regionale
telematica di cui al successivo art. 3, dei  comuni  e  dei  relativi
prodotti a denominale comunale. 
  4. Non possono essere inclusi  nel  Registro  regionale  telematica
De.Co.   i   prodotti   interessati   da   indicazioni    geografiche
(DOP-IGP-STG) nonche' i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'art.
8  del  decreto  legislativo  30  aprile  1998,   n.   173,   recante
«Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione  per
il  rafforzamento  strutturale  delle  imprese  agricole,   a   norma
dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449».
Nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co.  nonche'  in
caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto art. 8 del  decreto
legislativo   n.   173/1998,   la   denominazione   comunale   decade
automaticamente.