Art. 2 
 
                             Definizione 
 
  l.  La  denominazione  comunale  De.Co.  e'  una  attestazione   di
identita' territoriale, deliberata dal consiglio comunale su proposta
della Giunta comunale, che individua l'origine ed il  legame  storico
culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale. 
  2. Ai fini  della  presente  legge  per  prodotti  a  denominazione
comunale si intendono: 
    a) i «prodotti tipici»,  cioe'  quelli  in  cui  si  realizza  la
concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione  geografica
dell'area di produzione o alle  relative  tecniche  di  preparazione.
Tale prodotto puo' derivare da  attivita'  agricola,  zootecnica,  di
pesca artigianale o dalla lavorazione e  trasformazione  di  prodotti
derivanti  dalle  stesse  attivita',  ottenuto   o   realizzato   sul
territorio comunale, secondo  modalita'  consolidate  nei  costumi  e
nelle consuetudini locali, anche mediante tecniche innovative che  ne
costituiscono il naturale  sviluppo  e  aggiornamento.  Per  prodotto
tipico si puo' intendere una ricetta o un  prodotto  ad  alto  valore
storico della tradizione locale; 
    b) i «prodotti tradizionali locali», cioe' quelli  caratterizzati
da metodi di lavorazione e trasformazione praticati su un  territorio
e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore ai venti anni.