Art. 2 Definizione l. La denominazione comunale De.Co. e' una attestazione di identita' territoriale, deliberata dal consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, che individua l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale. 2. Ai fini della presente legge per prodotti a denominazione comunale si intendono: a) i «prodotti tipici», cioe' quelli in cui si realizza la concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica dell'area di produzione o alle relative tecniche di preparazione. Tale prodotto puo' derivare da attivita' agricola, zootecnica, di pesca artigianale o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle stesse attivita', ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalita' consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche mediante tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Per prodotto tipico si puo' intendere una ricetta o un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale; b) i «prodotti tradizionali locali», cioe' quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore ai venti anni.