Art. 5 
 
         Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 
 
  1. L'art. 3-bis della legge regionale  28  marzo  1995,  n.  22  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 3  bis.  (Norme  in  materia  di  nomine  ed  incarichi  di
competenza del Governo della Regione). - 1.  Nei  centottanta  giorni
antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ai sensi
dell'art. 3 dello Statuto della regione ovvero dopo il verificarsi di
una causa di conclusione anticipata della  legislatura  regionale  di
cui agli articoli 8-bis e 10 dello Statuto della  regione,  e'  fatto
divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a
pena di nullita', di procedere a nomine, designazioni o  conferimenti
di incarichi in organi di amministrazione  attiva,  consultiva  o  di
controllo della Regione, in enti, aziende,  comprese  quelle  di  cui
all'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n.  5  e  successive
modificazioni, consorzi, agenzie, soggetti, comunque  denominati,  di
diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza
da parte della Regione, in societa' controllate o  partecipate  dalla
regione. 
  2. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa,
nel caso di cessazione delle nomine, designazioni  od  incarichi  nei
centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura
regionale  ovvero  dopo  il  verificarsi  di  una  delle   cause   di
conclusione anticipata di cui al comma 1, il  Governo  della  regione
nomina i commissari straordinari, individuandoli prioritariamente nei
soggetti la cui nomina,  designazione  od  incarico  e'  cessata  nei
predetti centottanta giorni o dopo il verificarsi di una delle  cause
di conclusione anticipata di cui al predetto comma  1.  I  commissari
straordinari permangono in carica fino alla nomina  dei  titolari  da
parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede  non  oltre  il
termine  di  centoventi  giorni  dalla  data  di  proclamazione   del
Presidente della regione neoeletto.». 
  2. In sede di prima applicazione le disposizioni  di  cui  all'art.
3-bis della legge regionale n. 22/1995, come modificato dal comma  1,
si applicano a decorrere dalla data di  approvazione  della  presente
legge anche con riferimento alle nomine, designazioni o incarichi, la
cui scadenza sia antecedente  al  termine  di  cui  al  comma  1  del
predetto art. 3-bis della legge regionale n. 22/1995, come modificato
dal comma 1.