Art. 2 Adempimenti dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilita' 1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilita', sentita l'Autorita' di bacino di cui all'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in conformita' alle normative statali e dell'Unione europea vigenti, sono definiti gli usi irrigui, civili ed industriali per l'utilizzo delle acque reflue urbane trattate ed il procedimento e gli impianti di affinamento di cui alle normative statali e dell'Unione europea vigenti. Con il decreto di cui al presente articolo e' altresi' disciplinato, per quanto di competenza regionale, il procedimento autorizzatorio per la produzione e l'erogazione delle acque affinate.