Art. 2 
 
                Adempimenti dell'Assessore regionale 
           per l'energia ed i servizi di pubblica utilita' 
 
  1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i  servizi
di pubblica utilita', sentita l'Autorita' di bacino di cui all'art. 3
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni,
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge; in conformita' alle normative statali  e  dell'Unione
europea vigenti, sono definiti gli usi irrigui, civili ed industriali
per l'utilizzo delle acque reflue urbane trattate ed il  procedimento
e gli impianti  di  affinamento  di  cui  alle  normative  statali  e
dell'Unione europea vigenti.  Con  il  decreto  di  cui  al  presente
articolo  e'  altresi'  disciplinato,  per   quanto   di   competenza
regionale,  il  procedimento  autorizzatorio  per  la  produzione   e
l'erogazione delle acque affinate.