Art. 3 
 
              Conferimento acque reflue urbane trattate 
 
  1. Le acque reflue urbane  trattate,  previa  stipula  di  apposita
convenzione, possono essere conferite dai gestori degli  impianti  di
depurazione o affinamento ai gestori delle reti di distribuzione, nel
rispetto della normativa statale ed europea.