Art. 4 Disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e individuazione della tariffa 1. Il monitoraggio ed il controllo dei servizi inerenti all'acqua reflua urbana trattata sono affidati all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'. 2. Il controllo sulla qualita' delle acque reflue urbane trattate e' affidato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, in ragione degli usi secondo la normativa vigente, all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente. 3. Gli eventuali costi aggiuntivi rispetto alle tariffe del servizio idrico integrato, necessari al trattamento delle acque reflue urbane ai fini della presente legge, nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sono a carico degli utilizzatori della risorsa.