Art. 4 
 
              Disposizioni in materia di monitoraggio, 
              controllo e individuazione della tariffa 
 
  1. Il monitoraggio ed il controllo dei servizi  inerenti  all'acqua
reflua  urbana  trattata  sono  affidati  all'Assessorato   regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'. 
  2. Il controllo sulla qualita' delle acque reflue  urbane  trattate
e' affidato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  e,
in ragione  degli  usi  secondo  la  normativa  vigente,  all'Azienda
sanitaria provinciale territorialmente competente. 
  3.  Gli  eventuali  costi  aggiuntivi  rispetto  alle  tariffe  del
servizio idrico  integrato,  necessari  al  trattamento  delle  acque
reflue  urbane  ai  fini  della  presente  legge,  nel  rispetto  dei
provvedimenti dell'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente (ARERA), sono a carico degli utilizzatori della risorsa.