Art. 5 Pianificazione delle attivita' di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo per usi irrigui 1. L'Autorita' di bacino di cui all'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea, in deroga al criterio generale di riutilizzo delle acque reflue ai fini della promozione dell'economia circolare, al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, di ridurre la pressione sulle risorse idriche, contribuendo agli obiettivi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, individua, qualora necessario, i distretti idrografici in cui non e' opportuno il riutilizzo delle acque reflue ai fini irrigui in agricoltura.