Art. 5 
 
Pianificazione delle attivita' di recupero delle acque reflue ai fini
                   del riutilizzo per usi irrigui 
 
  1. L'Autorita' di bacino di cui all'art. 3 della legge regionale  8
maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, in  applicazione  delle
disposizioni dell'Unione europea, in deroga al criterio  generale  di
riutilizzo delle acque reflue ai fini della promozione  dell'economia
circolare,  al  fine  di  favorire   l'adattamento   ai   cambiamenti
climatici,  di  ridurre   la   pressione   sulle   risorse   idriche,
contribuendo agli obiettivi della direttiva del Parlamento europeo  e
del Consiglio 23 ottobre  2000,  n.  2000/60/CE,  individua,  qualora
necessario, i distretti  idrografici  in  cui  non  e'  opportuno  il
riutilizzo delle acque reflue ai fini irrigui in agricoltura.