Art. 7 Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 1. Alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3, comma 2, lettera c), le parole «sul territorio regionale sono sostituite dalle parole «dall'amministrazione regionale» e la parola «medesimo» e le parole «ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno migratorio,» sono soppresse; b) all'art. 3, comma 2, la lettera d) e' soppressa; c) all'art. 6, comma 1, alla fine sono aggiunte le parole «, in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»; d) all'art. 7, comma 2, lettera d), le parole «prima accoglienza» sono sostituite dalle parole «supporto all'accoglienza» e alla fine sono aggiunte le parole «in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»; e) all'art. 13, comma 1, dopo la parola «istituito» sono aggiunte le parole «, a fini conoscitivi,»; f) all'art. 13, comma 3, le parole «e disciplina» sono sostituite dalla parola «disciplina» e le parole «i requisiti e» sono soppresse; g) all'art. 14, comma 3, lettera a), le parole «e degli interventi attuati dagli enti competenti» sono soppresse.