Art. 7 
 
        Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 
 
  1. Alla legge regionale 29 luglio 2021, n.  20  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'art. 3, comma 2, lettera c),  le  parole  «sul  territorio
regionale  sono   sostituite   dalle   parole   «dall'amministrazione
regionale» e  la  parola  «medesimo»  e  le  parole  «ed  effettuando
l'analisi  ed  il  monitoraggio  del   fenomeno   migratorio,»   sono
soppresse; 
    b) all'art. 3, comma 2, la lettera d) e' soppressa; 
    c) all'art. 6, comma 1, alla fine sono aggiunte le parole  «,  in
armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale  e
regionale di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 agosto  2015,
n. 142»; 
    d) all'art. 7, comma 2, lettera d), le parole «prima accoglienza»
sono sostituite dalle parole «supporto all'accoglienza» e  alla  fine
sono aggiunte le parole «in armonia con quanto stabilito  nei  Tavoli
di coordinamento nazionale e regionale di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142»; 
    e) all'art. 13, comma 1, dopo la parola «istituito» sono aggiunte
le parole «, a fini conoscitivi,»; 
    f) all'art. 13, comma 3, le parole «e disciplina» sono sostituite
dalla parola «disciplina» e le parole «i requisiti e» sono soppresse; 
    g)  all'art.  14,  comma  3,  lettera  a),  le  parole  «e  degli
interventi attuati dagli enti competenti» sono soppresse.