Art. 10 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. Le borse di studio di  cui  al  presente  regolamento  non  sono
cumulabili con altre prestazioni economiche concesse  per  lo  stesso
periodo e  per  la  stessa  formazione  post-universitaria  da  altre
istituzioni o enti pubblici o  da  istituzioni  o  enti  privati  che
usufruiscono di sovvenzioni pubbliche. 
  2. Nel caso in cui a una o un richiedente venga  concessa,  per  lo
stesso anno accademico per il quale le o gli e' stata  assegnata  una
borsa  di  studio  di  cui  al  presente  regolamento,   un'ulteriore
prestazione  economica  di  cui   al   comma   1,   l'interessata   o
l'interessato deve scegliere la prestazione economica di cui  intende
beneficiare  e  rinunciare  alle  altre   prestazioni   eventualmente
concesse. 
  3. In deroga ai commi 1 e 2, le borse di studio di cui al  presente
regolamento possono essere cumulate con: 
    a) le borse di studio percepite per la partecipazione a programmi
di interscambio e costituenti un'indennita' di mobilita' (p.es. borsa
di studio  Erasmus,  accordi  bilaterali,  eccetto  borse  di  studio
Erasmus Mundus); 
    b) le borse di studio assegnate per meriti  particolari,  per  le
quali la situazione economica della beneficiaria o  del  beneficiario
non e' rilevante; 
    c) i benefici a favore di richiedenti con disabilita'; 
    d) le borse di studio straordinarie  assegnate  a  causa  di  una
proclamata emergenza sanitaria.