Art. 10 Cumulabilita' 1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse per lo stesso periodo e per la stessa formazione post-universitaria da altre istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche. 2. Nel caso in cui a una o un richiedente venga concessa, per lo stesso anno accademico per il quale le o gli e' stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, un'ulteriore prestazione economica di cui al comma 1, l'interessata o l'interessato deve scegliere la prestazione economica di cui intende beneficiare e rinunciare alle altre prestazioni eventualmente concesse. 3. In deroga ai commi 1 e 2, le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere cumulate con: a) le borse di studio percepite per la partecipazione a programmi di interscambio e costituenti un'indennita' di mobilita' (p.es. borsa di studio Erasmus, accordi bilaterali, eccetto borse di studio Erasmus Mundus); b) le borse di studio assegnate per meriti particolari, per le quali la situazione economica della beneficiaria o del beneficiario non e' rilevante; c) i benefici a favore di richiedenti con disabilita'; d) le borse di studio straordinarie assegnate a causa di una proclamata emergenza sanitaria.