Art. 13 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della  legge  provinciale  22
ottobre  1993,  n.  17,  e  successive  modifiche,  l'Amministrazione
provinciale esegue dei controlli a campione sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni su almeno il sei per cento  delle  domande  ammesse  al
concorso. 
  2. Le domande da controllare vengono individuate tramite  sorteggio
avvalendosi di un apposito programma informatico. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma  1,  l'ufficio  provinciale
competente  puo'  disporre  ulteriori  verifiche  qualora  le  reputi
necessarie. 
  4. Qualora dai controlli emerga la non  veridicita'  del  contenuto
delle dichiarazioni o  l'omissione  di  informazioni  necessarie,  la
beneficiaria o il beneficiario perde il diritto ai vantaggi economici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla  base  della
predetta  violazione  ai  sensi  dell'articolo  2-bis   della   legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive  modifiche,  e  deve
restituire la borsa di studio oltre agli interessi  legali  calcolati
ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio
2002, n. 1, e successive modifiche. 
  5. Fatte salve eventuali conseguenze  penali,  in  tali  casi  sono
altresi' irrogate le sanzioni amministrative  previste  dall'articolo
2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.  17,  e  successive
modifiche.