Art. 13 Controlli e sanzioni 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'Amministrazione provinciale esegue dei controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso. 2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio avvalendosi di un apposito programma informatico. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'ufficio provinciale competente puo' disporre ulteriori verifiche qualora le reputi necessarie. 4. Qualora dai controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione di informazioni necessarie, la beneficiaria o il beneficiario perde il diritto ai vantaggi economici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione ai sensi dell'articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e deve restituire la borsa di studio oltre agli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. 5. Fatte salve eventuali conseguenze penali, in tali casi sono altresi' irrogate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.