Art. 14 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. Gli interventi di cui  al  presente  regolamento  comportano  il
trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle  categorie
di interessati di seguito specificate: 
    a) dati personali comuni: 
      1) dati identificativi e anagrafici della studentessa  o  dello
studente richiedente la borsa di studio  universitaria,  di  soggetti
minorenni a loro carico e di altri componenti del nucleo familiare di
base; 
      2) dati relativi alla situazione economica della studentessa  o
dello studente e dei componenti del nucleo familiare di base; 
    b) categorie particolari di dati: 
      1)  dati idonei a rivelare lo stato di salute delle studentesse
e degli studenti beneficiari della borsa  di  studio  e  di  soggetti
terzi non autosufficienti; 
      2)  dati  idonei  a   rivelare   la   situazione   di   disagio
economico-sociale delle studentesse  e  degli  studenti  o  del  loro
nucleo familiare di base; 
      3) informazioni relative al permesso di  soggiorno  o  riferite
allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione  sussidiaria  ai
sensi della direttiva 2011/95/UE, in quanto idonee  a  rivelare  dati
relativi alla  salute,  l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni
politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali
e reati delle studentesse e degli studenti richiedenti  la  borsa  di
studio universitaria. 
  2. Il trattamento dei dati personali comuni  di  cui  al  comma  1,
lettera a), del presente articolo  e'  lecito  per  l'Amministrazione
provinciale nel perseguimento delle finalita' di  pubblico  interesse
di promozione del diritto allo studio universitario  ai  sensi  degli
articoli 1 e 19 della legge provinciale del 30 novembre 2004, n. 9, e
successive modifiche. Il trattamento delle categorie  particolari  di
dati di cui  al  comma  1,  lettera  b),  del  presente  articolo  e'
consentito per le attivita'  di  assegnazione  e  liquidazione  delle
borse  di  studio  nonche'  di  controllo  dei  presupposti  per   la
concessione delle stesse  e  nel  perseguimento  delle  finalita'  di
rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lett
g), del regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto  con  l'articolo
2-sexies, comma 2, lettere l), m), e bb), e con l'articolo  2-octies,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche. 
  3. La raccolta dei dati avviene direttamente presso  l'interessato.
Le certificazioni di riconoscimento dell'invalidita' e le valutazioni
di non autosufficienza  sono  presentate  dal  richiedente  prive  di
diagnosi. 
  4. I dati oggetto  del  trattamento  possono  essere  comunicati  a
universita' o ad altre amministrazioni pubbliche o  enti  nell'ambito
dello svolgimento delle attivita' di controllo di cui all'Art. 13 del
presente regolamento. 
  5. Il trattamento  dei  dati  viene  effettuato  nel  rispetto  dei
principi di limitazione della finalita' e di  minimizzazione  di  cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
in sede di acquisizione della documentazione contenente  i  requisiti
il cui accertamento e' indispensabile per l'erogazione della borsa di
studio ai sensi degli articoli da 2 a 9 del presente regolamento e in
sede di controllo ai sensi dell'articolo 13 del  regolamento  stesso,
anche avvalendosi di  piattaforme  o  applicazioni  informatiche  che
assicurano la riservatezza,  l'integrita'  e  la  disponibilita'  dei
dati.) 
  6. L'Amministrazione  provinciale,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento, adotta misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  per
garantire un  adeguato  livello  di  sicurezza,  avendo  riguardo  al
contesto, alle specifiche finalita' del trattamento,  alla  tipologia
dei dati personali trattati,  alle  categorie  di  interessati,  come
anche al rischio di varia probabilita' e gravita' per i diritti degli
interessati. 
  7. I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente  e
non possono  essere  utilizzati  per  finalita'  diverse  o  comunque
incompatibili  con  le  finalita'  per  cui  sono  stati  raccolti  o
richiesti, salva la possibilita' di utilizzo  in  forma  aggregata  o
comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca. 
  8. I dati oggetto del trattamento  sono  conservati  per  il  tempo
necessario a conseguire le finalita' per  cui  sono  trattati,  fatti
salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale. 
  9.  Il  trattamento  non  e'  basato  su  un  processo  decisionale
automatizzato.