Art. 3 
 
                      Cittadinanza e residenza 
 
  1. Le persone che frequentano una formazione universitaria di terzo
ciclo,  un  corso  di  specializzazione,  un  tirocinio  formativo  o
professionale obbligatorio, un  dottorato  di  ricerca  (PhD)  o  uno
studio  di  dottorato,  oppure  un   corso   universitario   per   il
conseguimento  di  un'abilitazione  all'insegnamento  in  Alto  Adige
possono beneficiare delle borse di studio se sono: 
    a) cittadine o cittadini di  Stati  membri  dell'Unione  Europea,
oppure 
    b) cittadine o cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
Europea, che hanno un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo o che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  dello  status  di
rifugiata o rifugiato o di  protezione  sussidiaria  ai  sensi  della
direttiva 2011/95/UE e di conseguenza sono  equiparate  o  equiparati
alle cittadine italiane e ai cittadini italiani, oppure 
    c) cittadine o cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
Europea, che hanno un permesso di soggiorno ma non  per  soggiornanti
di lungo periodo, e che al momento della presentazione della  domanda
e sino al termine fissato dal bando di concorso per la  presentazione
della  stessa,  hanno  la  residenza   anagrafica   in   Alto   Adige
ininterrottamente da almeno un anno. 
  2. Le persone che frequentano una formazione di terzo  ciclo  o  un
corso di specializzazione, un  tirocinio  formativo  o  professionale
obbligatorio,  un  dottorato  di  ricerca  (PhD)  o  uno  studio   di
dottorato, oppure un corso  universitario  per  il  conseguimento  di
un'abilitazione all'insegnamento  al  di  fuori  della  provincia  di
Bolzano possono partecipare al concorso indipendentemente dalla  loro
cittadinanza se al momento della presentazione della domanda  e  sino
al termine fissato dal bando di concorso per la  presentazione  della
stessa  hanno  la  residenza  anagrafica  in  Provincia  di   Bolzano
ininterrottamente da almeno due anni. 
  3.  Le  persone   che   frequentano   all'estero   una   formazione
universitaria di  terzo  ciclo,  un  corso  di  specializzazione,  un
tirocinio di formazione o professionale obbligatorio, un dottorato di
ricerca (PhD)  o  uno  studio  di  dottorato,  oppure  la  formazione
universitaria    per    il    conseguimento    di     un'abilitazione
all'insegnamento e sono inseriti nell'elenco dei cittadini italiani e
cittadine italiane residenti all'estero (anagrafe «AIRE»), non  hanno
diritto alla borsa di  studio.  Tuttavia,  se  la  studentessa  o  lo
studente ha spostato la propria residenza all'estero  per  motivi  di
lavoro, trova applicazione la legge provinciale 5 novembre  2001,  n.
13 (Interventi a favore delle emigrate e degli  emigrati  sudtirolesi
all'estero), in base alla  quale  la  richiedente  o  il  richiedente
risulta essere un avente diritto.