Art. 3 Cittadinanza e residenza 1. Le persone che frequentano una formazione universitaria di terzo ciclo, un corso di specializzazione, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, un dottorato di ricerca (PhD) o uno studio di dottorato, oppure un corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento in Alto Adige possono beneficiare delle borse di studio se sono: a) cittadine o cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, oppure b) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, che hanno un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE e di conseguenza sono equiparate o equiparati alle cittadine italiane e ai cittadini italiani, oppure c) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, che hanno un permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, e che al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa, hanno la residenza anagrafica in Alto Adige ininterrottamente da almeno un anno. 2. Le persone che frequentano una formazione di terzo ciclo o un corso di specializzazione, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, un dottorato di ricerca (PhD) o uno studio di dottorato, oppure un corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento al di fuori della provincia di Bolzano possono partecipare al concorso indipendentemente dalla loro cittadinanza se al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa hanno la residenza anagrafica in Provincia di Bolzano ininterrottamente da almeno due anni. 3. Le persone che frequentano all'estero una formazione universitaria di terzo ciclo, un corso di specializzazione, un tirocinio di formazione o professionale obbligatorio, un dottorato di ricerca (PhD) o uno studio di dottorato, oppure la formazione universitaria per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento e sono inseriti nell'elenco dei cittadini italiani e cittadine italiane residenti all'estero (anagrafe «AIRE»), non hanno diritto alla borsa di studio. Tuttavia, se la studentessa o lo studente ha spostato la propria residenza all'estero per motivi di lavoro, trova applicazione la legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13 (Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero), in base alla quale la richiedente o il richiedente risulta essere un avente diritto.