Art. 5 
 
                        Ulteriori presupposti 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge  provinciale  20  novembre
2004, n. 9, le formazioni universitarie di terzo ciclo,  i  corsi  di
specializzazione, i  dottorati  di  ricerca  (PhD)  e  gli  studi  di
dottorato devono iniziare entro sei anni dall'ultimazione  del  primo
corso universitario del secondo ciclo. Anche i tirocini di formazione
o  professionali  obbligatori  e  i   corsi   universitari   per   il
conseguimento di  un'abilitazione  all'insegnamento  devono  iniziare
entro sei anni dall'ultimazione del  primo  corso  universitario  del
primo o del secondo ciclo. 
  2. La o il richiedente non puo' beneficiare piu' di una volta della
presente  borsa  di  studio  per  il  medesimo  tipo  di   formazione
postuniversitaria e non deve avere gia' concluso una formazione dello
stesso tipo di quella per cui chiede la borsa.