Art. 5 Ulteriori presupposti 1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 20 novembre 2004, n. 9, le formazioni universitarie di terzo ciclo, i corsi di specializzazione, i dottorati di ricerca (PhD) e gli studi di dottorato devono iniziare entro sei anni dall'ultimazione del primo corso universitario del secondo ciclo. Anche i tirocini di formazione o professionali obbligatori e i corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento devono iniziare entro sei anni dall'ultimazione del primo corso universitario del primo o del secondo ciclo. 2. La o il richiedente non puo' beneficiare piu' di una volta della presente borsa di studio per il medesimo tipo di formazione postuniversitaria e non deve avere gia' concluso una formazione dello stesso tipo di quella per cui chiede la borsa.