Art. 6 
 
                     Durata del corso di studio 
 
  1. La borsa di studio puo' essere concessa per 
    a) la durata normale prevista per la formazione di terzo ciclo  o
per il corso di specializzazione; 
    b)  l'intera  durata  del  tirocinio  formativo  o  professionale
obbligatorio; 
    c) per la durata normale prevista per gli studi  di  dottorato  o
per i dottorati di ricerca (PhD) piu' un ulteriore anno; 
    d) la durata normale prevista per i  corsi  universitari  per  il
conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento.