Art. 6 Durata del corso di studio 1. La borsa di studio puo' essere concessa per a) la durata normale prevista per la formazione di terzo ciclo o per il corso di specializzazione; b) l'intera durata del tirocinio formativo o professionale obbligatorio; c) per la durata normale prevista per gli studi di dottorato o per i dottorati di ricerca (PhD) piu' un ulteriore anno; d) la durata normale prevista per i corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento.