Art. 7 
 
                          Merito di studio 
 
  1. Per poter beneficiare di una borsa di studio, le o i richiedenti
devono avere conseguito il  merito  di  studio  minimo  (espresso  in
crediti formativi europei ECTS, European Credit Transfer  System,  di
seguito crediti ECTS) oppure la durata minima  stabilita  annualmente
nel bando di concorso. 
  2. Nel bando di  concorso  e'  altresi'  stabilito  annualmente  il
merito di studio minimo o la durata minima che deve essere conseguita
dalla richiedente o dal richiedente durante il periodo di riferimento
per il quale e' stata assegnata la borsa di studio, al fine di  poter
mantenere tale  beneficio.  In  caso  di  mancato  conseguimento  del
suddetto merito o della durata minima, l'importo totale  della  borsa
di studio deve essere restituito, maggiorato degli  interessi  legali
decorrenti dalla data dell'erogazione. 
  3. Se il  merito  di  studio  non  viene  conseguito  nella  misura
indicata nella domanda, oppure se la formazione dura meno a lungo  di
quanto indicato nella domanda,  la  beneficiaria  o  il  beneficiario
della borsa di studio deve  restituire  l'importo  della  differenza,
maggiorato  degli  interessi  legali  a  decorrere  dalla   data   di
erogazione della borsa di studio stessa.