Art. 7 Merito di studio 1. Per poter beneficiare di una borsa di studio, le o i richiedenti devono avere conseguito il merito di studio minimo (espresso in crediti formativi europei ECTS, European Credit Transfer System, di seguito crediti ECTS) oppure la durata minima stabilita annualmente nel bando di concorso. 2. Nel bando di concorso e' altresi' stabilito annualmente il merito di studio minimo o la durata minima che deve essere conseguita dalla richiedente o dal richiedente durante il periodo di riferimento per il quale e' stata assegnata la borsa di studio, al fine di poter mantenere tale beneficio. In caso di mancato conseguimento del suddetto merito o della durata minima, l'importo totale della borsa di studio deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. 3. Se il merito di studio non viene conseguito nella misura indicata nella domanda, oppure se la formazione dura meno a lungo di quanto indicato nella domanda, la beneficiaria o il beneficiario della borsa di studio deve restituire l'importo della differenza, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione della borsa di studio stessa.