Art. 9 
 
                        Situazione economica 
 
  1. L'assegnazione delle borse di studio e' una prestazione di primo
livello,  per  la  quale  si  considerano  i  componenti  del  nucleo
familiare di cui all'articolo 12 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche,  nonche'  il
valore della situazione economica del nucleo  stesso  (VSE),  di  cui
all'articolo 8 del citato decreto, e successive modifiche. 
  2. Ai fini del rilevamento e  della  valutazione  della  situazione
economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui ai
capi I e II del decreto del Presidente  della  Provincia  11  gennaio
2011, n. 2, e successive modifiche. 
  3. Ai fini del rilevamento e  della  valutazione  della  situazione
economica si considera l'anno solare che  precede  l'anno  accademico
per il quale viene richiesta la borsa di studio.