Art. 9 Situazione economica 1. L'assegnazione delle borse di studio e' una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, nonche' il valore della situazione economica del nucleo stesso (VSE), di cui all'articolo 8 del citato decreto, e successive modifiche. 2. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. 3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica si considera l'anno solare che precede l'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio.