Art. 30 Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 13/2007 1. L'articolo 34 della l.r. 13/2007 e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Apertura ed esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggi e turismo) 1. L'apertura e l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggi e turismo sono soggette alla presentazione di apposita SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della 1. 241/1990, al SUAP del comune competente per territorio. L'attivita' puo' essere avviata dalla data di invio della segnalazione medesima al comune. 2. Nella SCIA sono indicati: a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo; b) il nome del titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle societa', la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante; c) le generalita', la cittadinanza e la residenza del direttore tecnico; d) gli estremi dell'abilitazione professionale del direttore tecnico; e) gli estremi di identificazione dell'impresa; f) la sede operativa dell'agenzia e l'ubicazione dei locali per i quali non possono essere individuate unita' immobiliari ad uso residenziale; g) l'attivita' svolta ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 2. 3. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici temporanei in occasione di fiere o manifestazioni nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione al comune. 4. Le agenzie di viaggi e turismo espongono la SCIA con la relativa ricevuta di ricevimento del comune territorialmente competente nei locali ad essa preposti nonche' la copertura assicurativa dell'attivita' esercitata, rendendole visibili e consultabili dal pubblico nei relativi siti on line, anche in caso di vendita di prodotti e-commerce. 5. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione dichiarata nella SCIA, assicurandosi che la denominazione scelta non sia coincidente con quella di altre agenzie di viaggi e turismo. In caso di utilizzo da parte delle agenzie di marchi o loghi diversi dalla loro denominazione per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico. 6. Ai fini della SCIA di cui al presente articolo, il comune e' tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non puo', in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o Regioni italiane. 7. La chiusura delle agenzie di viaggi e turismo e' comunicata tempestivamente al comune competente al *fine dell'aggiornamento dell'elenco ai sensi dell'articolo 32. 8. Non e' consentita la chiusura dell'agenzia di viaggi e turismo per un periodo superiore a dieci mesi consecutivi. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi e' previamente comunicata al SUAP competente per territorio. In ogni caso l'agenzia non puo' procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati ovvero fino a quando devono ancora svolgersi. 9. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggi e turismo e' consentito lo svolgimento di attivita' complementari nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purche' l'attivita' di agenzia di viaggi e turismo sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza e' valutata sulla base del numero di addetti, del fatturato e della superficie commerciale dei locali. 10. Rientrano tra le attivita' complementari delle agenzie di viaggi e turismo: a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonche' l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; b) la prenotazione di servizi di ristoro, di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri; c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune o dalla Regione con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale o regionale; d) ogni altra forma di attivita' connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attivita' di pubblico spettacolo.".