Art. 30 
 
          Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 13/2007 
 
  1. L'articolo 34 della l.r. 13/2007 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 34 
 
(Apertura ed esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggi e turismo) 
 
  1. L'apertura e l'esercizio dell'attivita' di agenzia di  viaggi  e
turismo sono soggette alla presentazione di apposita SCIA,  ai  sensi
dell'articolo 19 della 1. 241/1990, al SUAP del comune competente per
territorio. L'attivita' puo' essere avviata dalla data di invio della
segnalazione medesima al comune. 
  2. Nella SCIA sono indicati: 
    a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo; 
    b)  il  nome  del  titolare,  persona  fisica  o   giuridica   e,
relativamente alle societa', la denominazione, la ragione sociale  ed
il legale rappresentante; 
    c) le generalita', la cittadinanza e la residenza  del  direttore
tecnico; 
    d) gli  estremi  dell'abilitazione  professionale  del  direttore
tecnico; 
    e) gli estremi di identificazione dell'impresa; 
    f) la sede operativa dell'agenzia e l'ubicazione dei locali per i
quali non  possono  essere  individuate  unita'  immobiliari  ad  uso
residenziale; 
    g) l'attivita' svolta ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 2. 
  3. Le agenzie di viaggi e  turismo  possono  aprire  propri  uffici
temporanei in  occasione  di  fiere  o  manifestazioni  nell'area  di
svolgimento della fiera o manifestazione,  limitatamente  al  periodo
della manifestazione medesima, previa comunicazione al comune. 
  4. Le agenzie di viaggi e turismo espongono la SCIA con la relativa
ricevuta di ricevimento del comune  territorialmente  competente  nei
locali  ad  essa   preposti   nonche'   la   copertura   assicurativa
dell'attivita' esercitata, rendendole  visibili  e  consultabili  dal
pubblico nei relativi siti on line,  anche  in  caso  di  vendita  di
prodotti e-commerce. 
  5.  Le  agenzie  di  viaggi  e  turismo  devono  usare  sempre   ed
esclusivamente la denominazione dichiarata nella SCIA,  assicurandosi
che la denominazione scelta non sia coincidente con quella  di  altre
agenzie di viaggi e turismo. In  caso  di  utilizzo  da  parte  delle
agenzie di marchi o loghi diversi dalla  loro  denominazione  per  la
promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, deve  comunque
risultare in modo chiaro ed evidente  la  denominazione  dell'agenzia
che propone o vende il prodotto turistico. 
  6. Ai fini della SCIA di cui al presente  articolo,  il  comune  e'
tenuto a  verificare,  utilizzando  i  sistemi  informativi  messi  a
disposizione dallo Stato, che  la  denominazione  prescelta  non  sia
uguale o simile ad  altre  adottate  da  agenzie  gia'  operanti  sul
territorio nazionale, fermo restando che  non  puo',  in  ogni  caso,
essere adottata  la  denominazione  di  comuni,  province  o  Regioni
italiane. 
  7. La chiusura delle agenzie di  viaggi  e  turismo  e'  comunicata
tempestivamente al  comune  competente  al  *fine  dell'aggiornamento
dell'elenco ai sensi dell'articolo 32. 
  8. Non e' consentita la chiusura dell'agenzia di viaggi  e  turismo
per un periodo  superiore  a  dieci  mesi  consecutivi.  La  chiusura
temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo per un periodo di  almeno
quindici  giorni  consecutivi  e'  previamente  comunicata  al   SUAP
competente per territorio. In ogni caso l'agenzia non puo'  procedere
alla chiusura fino a che sono in corso  di  svolgimento  i  contratti
relativi a viaggi da essa organizzati ovvero  fino  a  quando  devono
ancora svolgersi. 
  9. Nei locali di esercizio delle agenzie di  viaggi  e  turismo  e'
consentito lo svolgimento di attivita' complementari  nell'osservanza
delle rispettive  normative  di  settore  e  purche'  l'attivita'  di
agenzia di viaggi e turismo sia prevalente rispetto a tutte le altre.
La prevalenza e' valutata sulla  base  del  numero  di  addetti,  del
fatturato e della superficie commerciale dei locali. 
  10. Rientrano tra  le  attivita'  complementari  delle  agenzie  di
viaggi e turismo: 
    a) l'informazione  e  l'assistenza  ai  propri  clienti,  nonche'
l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza
e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; 
    b) la prenotazione di servizi di ristoro, di strutture  ricettive
e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi
sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri; 
    c)  la  gestione  dei  servizi  di  informazione  e   accoglienza
turistica eventualmente affidati  dal  comune  o  dalla  Regione  con
l'utilizzazione  di  segni   distintivi   diversi   da   quelli   che
contrassegnano gli uffici di informazione locale o regionale; 
    d) ogni altra forma di  attivita'  connessa  con  la  vendita  di
servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di  biglietti  per
attivita' di pubblico spettacolo.".