Art. 37 
 
            Modifiche all'articolo 41 della l.r. 13/2007 
 
  1. All'articolo 41 della l.r. 13/2007 sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: "dalla provincia" sono sostituite  dalle
seguenti: "dal comune" e  dopo  le  parole:  "quanto  previsto"  sono
inserite le seguenti: "al comma 1 bis e"; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,  ivi
incluso l'accertamento delle violazioni di  cui  all'articolo  42,  i
corpi di polizia locale possono stipulare apposite convenzioni con  i
corpi di polizia provinciale e della  Citta'  metropolitana  di  Roma
Capitale competenti territorialmente.".