Art. 37 Modifiche all'articolo 41 della l.r. 13/2007 1. All'articolo 41 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "dalla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dal comune" e dopo le parole: "quanto previsto" sono inserite le seguenti: "al comma 1 bis e"; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ivi incluso l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 42, i corpi di polizia locale possono stipulare apposite convenzioni con i corpi di polizia provinciale e della Citta' metropolitana di Roma Capitale competenti territorialmente.".