Art. 44 Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e 29 dicembre 2014, n. 15 "Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" e successive modifiche 1. All'articolo 75 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole: "commi 1 e 4" sono inserite le seguenti: "nonche' all'articolo 77, comma 3 bis"; 2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) l'adozione del Piano triennale per lo sviluppo del turismo;"; 3) la lettera a bis) e' sostituita dalla seguente: "a bis) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal Piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonche' la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante societa' in house providing partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato;"; 4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) il coordinamento e l'indirizzo in relazione alle attivita' e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione (ATD), fatta salva l'autonomia degli enti locali;"; 5) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) la promozione e la valorizzazione, sul mercato locale, nazionale ed estero, dell'immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;"; 6) la lettera e bis) e' abrogata; 7) la lettera e quater) e' abrogata; 8) la lettera g) e' abrogata; 9) alla lettera h) le parole da: "ricreative" fino a: "vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "turistico-ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, con sede legale od operativa, succursale o filiale nel territorio regionale, ivi compresi la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco on line, nonche' la vigilanza"; 10) la lettera h bis) e' abrogata; 11) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;"; 12) alla lettera n ter) le parole: "il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonche' il finanziamento dei" sono sostituite dalle seguenti: "la promozione e il riconoscimento di sistemi e forme di aggregazione territoriale tra soggetti pubblici e privati, nonche' il sostegno ai"; 13) la lettera n quinquies) e' sostituita dalla seguente: "n quinquies) lo sviluppo di una cultura dell'accoglienza diffusa sul territorio regionale, la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso forme di raccordo con le universita' e i centri di formazione professionale del Lazio gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore, anche nell'ambito delle attivita' svolte dall'Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all'interno della Consulta dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) di cui alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione);"; 14) alla lettera n sexies) le parole: "i servizi di informazione e di accoglienza turistica (IAT)" sono sostituite dalle seguenti: "servizi di informazione e accoglienza turistica"; 15) alla lettera n octies) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", le rievocazioni storiche e le manifestazioni fieristiche legate al turismo"; 16) dopo la lettera n nonies) sono aggiunte le seguenti: "n decies) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a); n undecies) la promozione dell'attivita' imprenditoriale e la valorizzazione delle forme associative e delle reti d'impresa tra privati nel settore turistico; n duodecies) le professioni turistiche ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 50 (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attivita'; n terdecies) la raccolta e l'elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive e sulla relativa capacita' anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale; n quaterdecies) l'elaborazione di un sistema di gestione unico di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti amministrativi degli operatori e delle imprese di settore da realizzarsi anche mediante societa' in house providing partecipate dalla Regione."; b) il comma 3 e' abrogato. 2. All'articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) le lettere a), b), c), c quater) e c quinquies) del comma 1 sono abrogate; b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 3. All'articolo 77 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e di Roma Capitale"; b) al comma 1: 1) alla lettera c) dopo le parole: "strutture ricettive" sono inserite le seguenti: "e dalle agenzie di viaggi e turismo"; 2) la lettera c bis) e' sostituita dalla seguente: "c bis) la verifica dell'avvenuta esposizione dei prezzi massimi presso la reception o la hall delle strutture ricettive e l'applicazione della relativa sanzione;"; 3) dopo la lettera c bis) sono aggiunte le seguenti: "c ter) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive, sulla base dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera b); c quater) la classificazione degli stabilimenti balneari sulla base dei criteri e dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera b) e la relativa verifica; c quinquies) il rilascio delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalita' turistiche e ricreative e la relativa vigilanza, nonche' la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia; c sexies) la formulazione di proposte alla Regione per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico."; c) il comma 2 e' abrogato; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I comuni, inoltre: a) collaborano con la Regione per la raccolta dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive e sulla relativa capacita'; b) assicurano all'Osservatorio regionale del turismo e al sistema statistico regionale la necessaria collaborazione."; e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3 bis. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, a Roma Capitale sono conferiti inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti: a) la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a bis); b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a quater); c) l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito di cui all'articolo 75, comma 1, lettera c); d) l'organizzazione, d'intesa con la Regione, dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera n sexies); e) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all'articolo 75, comma 1, lettera n septies).". 4. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 15/2014 e successive modifiche le parole: ", presso l'Agenzia regionale del turismo, un albo regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni tradizionali" sono sostituite dalle seguenti: "un albo regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni tradizionali tenuto dalla direzione regionale competente in materia di turismo".