Art. 44 
 
Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n.  14  "Organizzazione
  delle funzioni a livello regionale e locale  per  la  realizzazione
  del  decentramento  amministrativo"  e  29  dicembre  2014,  n.  15
  "Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di  spettacolo  dal
  vivo e di promozione culturale" e successive modifiche 
 
  1. All'articolo 75 della l.r. 14/1999 e successive  modifiche  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le parole: "commi 1 e 4" sono  inserite  le
seguenti: "nonche' all'articolo 77, comma 3 bis"; 
      2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a) l'adozione  del  Piano  triennale  per  lo  sviluppo  del
turismo;"; 
      3) la lettera a bis) e' sostituita dalla seguente: 
        "a bis) l'attuazione degli interventi riservati alla  Regione
dal  Piano  triennale  per  lo  sviluppo  del  turismo,  nonche'   la
definizione e l'attuazione  di  specifici  progetti  e  programmi  di
interesse  regionale,  a  valenza  turistica,  lo   sviluppo   e   la
valorizzazione  di  destinazioni  turistiche  da  realizzarsi   anche
mediante societa'  in  house  providing  partecipate  dalla  Regione,
agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato;"; 
      4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        "d)  il  coordinamento  e  l'indirizzo  in   relazione   alle
attivita' e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico,
con  particolare  riferimento  alle  azioni  promosse  dagli   Ambiti
turistici di destinazione (ATD), fatta salva l'autonomia  degli  enti
locali;"; 
      5) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        "e) la promozione e la valorizzazione,  sul  mercato  locale,
nazionale ed estero, dell'immagine  unitaria  del  sistema  turistico
laziale  e  delle  sue  destinazioni  anche  mediante  l'utilizzo  di
piattaforme digitali;"; 
      6) la lettera e bis) e' abrogata; 
      7) la lettera e quater) e' abrogata; 
      8) la lettera g) e' abrogata; 
      9)  alla  lettera  h)  le  parole  da:  "ricreative"  fino   a:
"vigilanza" sono sostituite  dalle  seguenti:  "turistico-ricreative,
culturali, religiose, assistenziali o sociali,  con  sede  legale  od
operativa,  succursale  o  filiale  nel  territorio  regionale,   ivi
compresi la tenuta e l'aggiornamento del  relativo  elenco  on  line,
nonche' la vigilanza"; 
      10) la lettera h bis) e' abrogata; 
      11) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
        "n)  l'individuazione  delle  aree  omogenee   turisticamente
rilevanti con riferimento alla vocazione  turistica  ed  ai  prodotti
tipici da incentivare;"; 
      12) alla lettera n  ter)  le  parole:  "il  riconoscimento  dei
sistemi  turistici  locali  nonche'  il   finanziamento   dei"   sono
sostituite dalle seguenti: "la  promozione  e  il  riconoscimento  di
sistemi e forme di aggregazione territoriale tra soggetti pubblici  e
privati, nonche' il sostegno ai"; 
      13) la lettera n quinquies) e' sostituita dalla seguente: 
        "n quinquies) lo sviluppo  di  una  cultura  dell'accoglienza
diffusa sul territorio regionale, la formazione e  la  qualificazione
professionale  degli  operatori   del   comparto   turistico,   anche
attraverso forme di  raccordo  con  le  universita'  e  i  centri  di
formazione  professionale  del   Lazio   gli   istituti   tecnici   e
professionali  superiori  di  secondo  grado,  gli  istituti  tecnici
superiori di alta formazione,  le  associazioni  di  categoria  e  le
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  e  firmatarie
dei contratti collettivi  nazionali  di  settore,  anche  nell'ambito
delle  attivita'  svolte  dall'Ente   bilaterale   del   turismo,   i
rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole
superiori, le associazioni degli studenti universitari  rappresentate
all'interno della Consulta dell'Ente regionale per  il  diritto  allo
studio e la promozione della conoscenza (DiSCo)  di  cui  alla  legge
regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento  e
il sostegno del diritto allo studio e la promozione della  conoscenza
nella Regione);"; 
      14)  alla  lettera  n  sexies)  le  parole:   "i   servizi   di
informazione e di accoglienza turistica (IAT)" sono sostituite  dalle
seguenti: "servizi di informazione e accoglienza turistica"; 
      15) alla lettera n octies) sono aggiunte, infine,  le  seguenti
parole: ", le rievocazioni storiche e le  manifestazioni  fieristiche
legate al turismo"; 
      16) dopo la lettera n nonies) sono aggiunte le seguenti: 
        "n decies) il coordinamento degli interventi promozionali  di
cui all'articolo 77, comma 1, lettera a); 
        n undecies) la promozione dell'attivita' imprenditoriale e la
valorizzazione delle forme associative e  delle  reti  d'impresa  tra
privati nel settore turistico; 
        n duodecies) le professioni turistiche ai sensi  della  legge
regionale 9 aprile 1985,  n.  50  (Disciplina  della  professione  di
guida,  accompagnatore  ed   interprete   turistico)   e   successive
modifiche,   ivi   compresi   l'abilitazione   all'esercizio    della
professione e lo svolgimento della relativa attivita'; 
        n terdecies)  la  raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  sul
movimento  turistico  delle  strutture  ricettive  e  sulla  relativa
capacita' anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale; 
        n quaterdecies) l'elaborazione  di  un  sistema  di  gestione
unico di raccolta e monitoraggio dei dati relativi  agli  adempimenti
amministrativi  degli  operatori  e  delle  imprese  di  settore   da
realizzarsi anche mediante societa' in  house  providing  partecipate
dalla Regione."; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
  2. All'articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive  modifiche  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) le lettere a), b), c), c quater) e c quinquies)  del  comma  1
sono abrogate; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
  3. All'articolo 77 della l.r. 14/1999 e successive  modifiche  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e  di
Roma Capitale"; 
    b) al comma 1: 
      1) alla lettera c) dopo le parole: "strutture  ricettive"  sono
inserite le seguenti: "e dalle agenzie di viaggi e turismo"; 
      2) la lettera c bis) e' sostituita dalla seguente: 
        "c bis) la  verifica  dell'avvenuta  esposizione  dei  prezzi
massimi presso la reception o la hall  delle  strutture  ricettive  e
l'applicazione della relativa sanzione;"; 
      3) dopo la lettera c bis) sono aggiunte le seguenti: 
        "c ter) la verifica  della  classificazione  segnalata  dalle
strutture ricettive, sulla base dei requisiti  minimi  strutturali  e
funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo  75,  comma
1, lettera b); 
        c quater)  la  classificazione  degli  stabilimenti  balneari
sulla  base  dei  criteri  e  dei  requisiti  minimi  strutturali   e
funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo  75,  comma
1, lettera b) e la relativa verifica; 
        c quinquies) il rilascio delle concessioni relative alle aree
del demanio marittimo, comprese quelle  immediatamente  prospicienti,
per finalita'  turistiche  e  ricreative  e  la  relativa  vigilanza,
nonche' la classificazione  delle  aree  demaniali  e  degli  specchi
acquei in relazione alla valenza turistica, sulla  base  dei  criteri
previsti dalla normativa vigente in materia; 
        c sexies)  la  formulazione  di  proposte  alla  Regione  per
l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica e per
la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse
turistico."; 
    c) il comma 2 e' abrogato; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. I comuni, inoltre: 
        a) collaborano con la Regione per la raccolta  dei  dati  sul
movimento  turistico  delle  strutture  ricettive  e  sulla  relativa
capacita'; 
        b) assicurano all'Osservatorio regionale  del  turismo  e  al
sistema statistico regionale la necessaria collaborazione."; 
    e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3 bis. Ferme restando le  funzioni  attribuite  ai  sensi  del
presente articolo, a Roma Capitale sono conferiti inoltre le funzioni
e i compiti amministrativi concernenti: 
        a) la definizione e  l'attuazione  di  specifici  progetti  e
programmi di interesse di cui all'articolo 75,  comma  1,  lettera  a
bis); 
        b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti  alla
tutela del proprio patrimonio storico, monumentale,  naturalistico  e
culturale, per  la  valorizzazione  del  proprio  territorio  a  fini
turistici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a quater); 
        c)  l'agevolazione  dell'accesso  al  credito  delle  imprese
turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di  credito  di
cui all'articolo 75, comma 1, lettera c); 
        d)    l'organizzazione,    d'intesa    con    la     Regione,
dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e  della  tutela
del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e
comunicazione  (ICT),  attraverso  i  servizi   di   informazione   e
accoglienza turistica, di cui all'articolo 75,  comma  1,  lettera  n
sexies); 
        e) la consulenza e l'assistenza  agli  operatori  pubblici  e
privati operanti nel settore di cui all'articolo 75, comma 1, lettera
n septies).". 
  4. Al comma 1 dell'articolo 11  della  l.r.  15/2014  e  successive
modifiche le parole: ", presso l'Agenzia regionale  del  turismo,  un
albo regionale delle rievocazioni  storiche  e  delle  manifestazioni
tradizionali" sono sostituite  dalle  seguenti:  "un  albo  regionale
delle  rievocazioni  storiche  e  delle  manifestazioni  tradizionali
tenuto dalla direzione regionale competente in materia di turismo".