Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni del Piano regionale  di  gestione  dei  rifiuti,
come aggiornato ai sensi dell'art. 1, si applicano  alle  istanze  di
autorizzazione, rinnovo e modifica sostanziale presentate a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Ai procedimenti avviati e  non  ancora  conclusi,  nonche'  alle
autorizzazioni in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, si applicano, fatto salvo quanto previsto dal comma 1
per le modifiche sostanziali, le previ-genti disposizioni  del  Piano
regionale di gestione dei rifiuti. Restano ferme le  disposizioni  di
settore che, per loro espressa previsione o in quanto  recanti  norme
imperative, trovino applicazione anche  ai  predetti  procedimenti  e
autorizzazioni. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,   la   Giunta   regionale   approva,   con   propria
deliberazione, le norme tecniche di  attuazione  per  la  definizione
delle  modalita'  autorizzative  dei  procedimenti,  compresi  quelli
pendenti alla medesima data.