Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, come aggiornato ai sensi dell'art. 1, si applicano alle istanze di autorizzazione, rinnovo e modifica sostanziale presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ai procedimenti avviati e non ancora conclusi, nonche' alle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 per le modifiche sostanziali, le previ-genti disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Restano ferme le disposizioni di settore che, per loro espressa previsione o in quanto recanti norme imperative, trovino applicazione anche ai predetti procedimenti e autorizzazioni. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le norme tecniche di attuazione per la definizione delle modalita' autorizzative dei procedimenti, compresi quelli pendenti alla medesima data.