Art. 3 Misure urgenti relative allo svolgimento delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della regione per l'anno scolastico 2021/2022. 1. In considerazione della sospensione del requisito di partecipazione alle prove Invalsi ai fini dell'ammissione agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, disposta, in attuazione dell'art. 1, comma 956, della legge n. 234/2021, dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 64 (Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022), per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della regione, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, la partecipazione alle prove regionali di lingua francese di cui all'art. 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), e, per la scuola ubicata nella Valle del Lys, anche di lingua tedesca, non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato. 2. In considerazione della sospensione del requisito della partecipazione alle prove Invalsi ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, disposta, in attuazione dell'art. 1, comma 956, della legge n. 234/2021, dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 65 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022), per gli alunni delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado della regione non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, la partecipazione alla prova regionale di lingua francese di cui all'art. 2 della legge regionale n. 11/2018.