Art. 3 
Misure urgenti relative allo svolgimento delle  prove  di  conoscenza
  linguistica negli istituti di istruzione secondaria  della  regione
  per l'anno scolastico 2021/2022. 
 
  1.  In  considerazione   della   sospensione   del   requisito   di
partecipazione alle prove Invalsi ai fini dell'ammissione agli  esami
di  Stato  nel  primo  ciclo  di  istruzione  per  l'anno  scolastico
2021/2022, disposta, in attuazione  dell'art.  1,  comma  956,  della
legge n. 234/2021, dall'ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  14
marzo 2022, n. 64 (Esami di Stato nel primo ciclo di  istruzione  per
l'anno scolastico 2021/2022), per gli alunni delle classi terze delle
scuole  secondarie  di  primo  grado  della  regione,   limitatamente
all'anno scolastico 2021/2022, la partecipazione alle prove regionali
di lingua francese di cui all'art. 6 della legge regionale  3  agosto
2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13  luglio
2015,  n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione   e
formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni  legislative
vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta),  e,  per
la scuola ubicata nella Valle del Lys, anche di lingua  tedesca,  non
costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato. 
  2.  In  considerazione  della  sospensione  del   requisito   della
partecipazione alle prove Invalsi ai fini dell'ammissione agli  esami
di Stato del  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l'anno  scolastico
2021/2022, disposta, in attuazione  dell'art.  1,  comma  956,  della
legge n. 234/2021, dall'ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  14
marzo 2022, n. 65 (Esame di Stato conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione per l'anno scolastico 2021/2022),  per  gli  alunni  delle
classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado della  regione
non  costituisce  condizione  di  ammissione  all'esame   di   Stato,
limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, la  partecipazione  alla
prova regionale di lingua francese di  cui  all'art.  2  della  legge
regionale n. 11/2018.