Art. 2 Funzioni proprie. Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 22/2002 1. L'art. 29 della legge regionale n. 22/2002 e' sostituito dal seguente: «1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie: a) funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta regionale; in particolare: 1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in materia di ordinamento della comunicazione e dell'informazione, qualsiasi mezzo di comunicazione coinvolga; 2) puo' inviare osservazioni e proposte alla Commissione referente e chiedere di essere sentito sulle proposte di legge all'esame del Consiglio regionale rientranti negli ambiti delle materie della comunicazione e dell'informazione; 3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2, della legge n. 249/1997, nonche' sui bacini di utenza; 4) effettua ricerche nel settore della comunicazione e dell'informazione su richiesta degli organi della Regione o di propria iniziativa; 5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale; 6) formula proposte e si esprime in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione; 7) propone, sostiene e realizza iniziative inerenti alla formazione in materia di comunicazione e informazione; 8) attua idonee forme di consultazione, nelle materie di propria competenza, con i soggetti operanti nel settore della comunicazione e dell'informazione, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati; 9) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell'informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualita', conferiti previa emanazione di bando pubblico; 10) promuove l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione in ambito regionale; 11) promuove, quale organo funzionale dell'Autorita', nel mondo dell'informazione e della comunicazione locale, la conoscenza, il rispetto dei principi e delle regole contenute nella delibera 15 maggio 2019, n. 157 dell'Autorita' (Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignita' umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech), per evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, origine etnica, religione, orientamento politico o convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale; 12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare la diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana); 13) sottoscrive protocolli d'intesa con la Giunta regionale per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari relativi alle imprese dell'informazione iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002); 14) predispone, d'intesa con il Consiglio regionale, un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane con cadenza triennale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 34/2013; 15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso la partecipazione al Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui alla legge regionale 26 novembre 2019, n. 71 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo); b) funzioni gestionali: 1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione di tematiche sociali e culturali; 2) cura il censimento periodico dell'emittenza radiotelevisiva regionale, dell'editoria tradizionale e telematica e degli operatori locali in materia di telecomunicazioni. 2. Il CORECOM svolge le funzioni proprie anche attraverso accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).»