Art. 2 
 
             Funzioni proprie. Sostituzione dell'art. 29 
                  della legge regionale n. 22/2002 
 
  1. L'art. 29 della legge regionale n.  22/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie: 
      a) funzioni di  consulenza  e  di  proposta  per  il  Consiglio
regionale e la Giunta regionale; in particolare: 
        1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al  Consiglio
regionale e alla Giunta regionale in  materia  di  ordinamento  della
comunicazione e dell'informazione, qualsiasi mezzo  di  comunicazione
coinvolga; 
        2) puo' inviare  osservazioni  e  proposte  alla  Commissione
referente e chiedere  di  essere  sentito  sulle  proposte  di  legge
all'esame del  Consiglio  regionale  rientranti  negli  ambiti  delle
materie della comunicazione e dell'informazione; 
        3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale
di assegnazione delle  frequenze  trasmesso  alla  Regione  ai  sensi
dell'art. 1, comma 6, lettera a),  numeri  1  e  2,  della  legge  n.
249/1997, nonche' sui bacini di utenza; 
        4)  effettua  ricerche  nel  settore  della  comunicazione  e
dell'informazione su  richiesta  degli  organi  della  Regione  o  di
propria iniziativa; 
        5) cura il  monitoraggio  e  l'analisi  delle  programmazioni
radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale; 
        6) formula proposte  e  si  esprime  in  ordine  a  forme  di
collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico  radiotelevisivo,
istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione; 
        7) propone, sostiene  e  realizza  iniziative  inerenti  alla
formazione in materia di comunicazione e informazione; 
        8) attua idonee forme  di  consultazione,  nelle  materie  di
propria  competenza,  con  i  soggetti  operanti  nel  settore  della
comunicazione e dell'informazione, con le associazioni degli  utenti,
con le istituzioni scolastiche e con  gli  altri  eventuali  soggetti
collettivi interessati; 
        9) promuove il  livello  qualitativo  della  comunicazione  e
dell'informazione locale, anche  attraverso  premi  a  produzioni  di
qualita', conferiti previa emanazione di bando pubblico; 
        10) promuove l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione
in ambito regionale; 
        11) promuove, quale  organo  funzionale  dell'Autorita',  nel
mondo dell'informazione e della comunicazione locale, la  conoscenza,
il rispetto dei principi e delle regole contenute nella  delibera  15
maggio 2019, n. 157 dell'Autorita' (Regolamento recante  disposizioni
in materia di rispetto della dignita' umana e del  principio  di  non
discriminazione e di contrasto all'hate  speech),  per  evitare  ogni
forma di discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, origine
etnica, religione, orientamento  politico  o  convinzioni  personali,
disabilita', eta' o orientamento sessuale; 
        12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare  la
diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi  dell'art.
3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19  (Disposizioni  per  la
promozione della sicurezza stradale in Toscana); 
        13) sottoscrive protocolli d'intesa con la  Giunta  regionale
per la rilevazione e la  messa  a  disposizione  dei  dati  necessari
relativi alle imprese dell'informazione iscritte nel  registro  degli
operatori della comunicazione, ai sensi dell'art. 5, comma  4,  della
legge  regionale  4  luglio  2013  n.  34  (Disciplina  del  sostegno
regionale  alle  imprese  di  informazione.  Modifiche   alla   legge
regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed  alla  legge
regionale n. 32/2002); 
        14) predispone,  d'intesa  con  il  Consiglio  regionale,  un
rapporto sullo  stato  delle  imprese  di  informazione  toscane  con
cadenza triennale,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,  della  legge
regionale n. 34/2013; 
        15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di
bullismo e  cyberbullismo,  anche  attraverso  la  partecipazione  al
Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui
alla legge regionale 26 novembre 2019, n. 71 (Disposizioni in materia
di  prevenzione  e  contrasto  del  fenomeno  del  bullismo   e   del
cyberbullismo); 
      b) funzioni gestionali: 
        1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui
all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia
di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi
di  informazione  ed  espressione  in  ordine  alla  trattazione   di
tematiche sociali e culturali; 
        2)    cura    il    censimento    periodico    dell'emittenza
radiotelevisiva regionale, dell'editoria tradizionale e telematica  e
degli operatori locali in materia di telecomunicazioni. 
    2. Il CORECOM svolge le funzioni proprie anche attraverso accordi
di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7  agosto  1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)   e   attraverso
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).»