Art. 3 
Programmazione e rendicontazione dell'attivita'.  Modifiche  all'art.
  31 della legge regionale n. 22/2002 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge  regionale  n.  22/2002,  le
parole «Entro il 15 settembre di ogni  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro il 30 settembre di ogni anno». 
  2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge  regionale  n.  22/2002,  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  il  CORECOM  presenta  al
Consiglio  regionale  e  all'Autorita'   una   relazione   consuntiva
dell'attivita'  svolta  nell'anno  precedente,  distinta  in   quella
relativa alle  funzioni  proprie  e  quella  relativa  alle  funzioni
delegate, con la  rispettiva  rendicontazione  della  gestione  delle
risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva  la  parte  della
relazione relativa alle funzioni proprie, l'Autorita' quella relativa
alle funzioni delegate.»