Art. 3 Programmazione e rendicontazione dell'attivita'. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 22/2002 1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 22/2002, le parole «Entro il 15 settembre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ogni anno». 2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 22/2002, e' sostituito dal seguente: «2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all'Autorita' una relazione consuntiva dell'attivita' svolta nell'anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l'Autorita' quella relativa alle funzioni delegate.»