Art. 3 Fidejussioni 1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia e' autorizzata a rilasciare garanzie in base all'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979), nell'esercizio finanziario 2023, per un importo massimo di 190 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie previste dall'articolo 33 della legge provinciale di contabilita' 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia applica a decorrere dal 2016, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale.