Art. 3 
 
                            Fidejussioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto  legislativo  n.  118  del
2011 e della normativa provinciale in materia di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici, la Provincia e' autorizzata a  rilasciare  garanzie
in base all'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7  (legge   provinciale   di   contabilita'   1979),   nell'esercizio
finanziario 2023, per un importo massimo  di  190  milioni  di  euro.
L'importo complessivo delle garanzie previste dall'articolo 33  della
legge provinciale di  contabilita'  1979  rilasciate  deve  risultare
coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che  la  Provincia
applica a decorrere dal 2016, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto
speciale.