Art. 4 Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale 1. Per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale e' autorizzato per il periodo 2023 - 2026 il ricorso all'indebitamento per complessivi 79,9 milioni di euro per l'anno 2024, 115,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonche' dell'articolo 3, commi da 16 a 21 ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2023 - 2025 e' definita in 79,9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 115,3 milioni di euro per l'anno 2025. 2. L'indebitamento previsto dal comma 1 puo' essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trent'anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 4 per cento. 3. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 1 decorre rispettivamente dal 1° gennaio 2025 con riferimento all'anno 2024, dal 1° gennaio 2026 con riferimento all'anno 2025 e dal 1° gennaio 2027 con riferimento all'anno 2026. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2025 in 3.151.000 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 1.425.000 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l'anno 2025 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti sulla missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi, e sul programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura e' assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.