Art. 4 
 
Disposizioni in merito alla copertura della  spesa  per  investimenti
          pubblici rilevanti per il territorio provinciale 
 
  1. Per il finanziamento degli investimenti pubblici  rilevanti  per
il territorio provinciale e' autorizzato per il periodo 2023  -  2026
il ricorso all'indebitamento per complessivi 79,9 milioni di euro per
l'anno 2024, 115,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,8  milioni  di
euro per l'anno 2026 per far fronte a effettive  esigenze  di  cassa,
nel rispetto degli articoli  40,  comma  2  bis,  e  62  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, nonche' dell'articolo 3, commi da  16  a
21 ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine la dotazione
finanziaria  di  competenza  del  titolo  6  (Accensione   prestiti),
tipologia 0300 (Accensione mutui e  altri  finanziamenti  a  medio  -
lungo termine) dello stato di previsione delle entrate  del  bilancio
per gli anni 2023 - 2025 e' definita in  79,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e in 115,3 milioni di euro per l'anno 2025. 
  2. L'indebitamento previsto dal comma 1 puo' essere contratto dalla
Giunta  provinciale  per  una  durata  massima  di  ammortamento   di
trent'anni, con ammortamento comprensivo di quota  capitale  e  quota
interessi a un tasso massimo del 4 per cento. 
  3. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma  1  decorre
rispettivamente dal 1° gennaio 2025 con  riferimento  all'anno  2024,
dal 1° gennaio 2026 con riferimento all'anno 2025 e  dal  1°  gennaio
2027 con riferimento all'anno 2026. Alla copertura dei relativi oneri
annui, calcolati  per  l'anno  2025  in  3.151.000  euro  per  quanto
riguarda la quota interessi e in 1.425.000 euro per  quanto  riguarda
la quota capitale, si provvede con la previsione, per l'anno  2025  e
per gli anni successivi, di appositi stanziamenti sulla  missione  50
(Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti  obbligazionari),  titolo  1  (Spese  correnti)  per  quanto
riguarda la quota interessi,  e  sul  programma  02  (Quota  capitale
ammortamento mutui e prestiti  obbligazionari),  titolo  4  (Rimborso
prestiti) per  quanto  riguarda  la  quota  capitale.  Per  gli  anni
successivi la copertura e' assicurata con le entrate correnti di  cui
ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.