Art. 3 
 
                  Modifiche e abrogazioni di norme 
 
  1. Al comma 5-bis dell'art. 18  della  legge  regionale  25  maggio
2022, n. 13 e successive modificazioni, come aggiunto  dalla  lettera
b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto  2022,  n.
16, sono aggiunte le parole «per  essere  vincolate  al  ripiano  del
disavanzo». 
  2. Al comma 30 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  13/2022  e
successive modificazioni sono soppresse le parole «previa intesa  tra
il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato  regionale
dell'economia» e le parole «Il  regolamento»  sono  sostituite  dalle
parole  «Ferma   restando   l'abrogazione   delle   norme   regionali
incompatibili con il decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  e
successive modificazioni, derivanti  dall'applicazione  del  comma  2
dell'art. 1 del decreto legislativo 27  dicembre  2019,  n.  158,  il
regolamento». 
  3. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2022,  nella
prima tabella riportata nel medesimo comma, gli importi per gli  anni
2023 e 2024 di cui alla voce «Art. 17, commi 1 e 2 -  rifinanziamenti
autorizzazioni di spesa - allegato 1 parte A  e  parte  B»,  come  di
seguito riportati: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  sono sostituiti dai seguenti: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  4. All'art. 30 della legge regionale n. 16/2022 dopo il comma 1  e'
aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Ai componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1  non
spetta alcun compenso ne'  rimborso  spese.  Dalle  disposizioni  del
presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori  oneri  per
il bilancio della regione.». 
  Il Comitato di cui all'art. 30 della legge regionale n. 16/2022  e'
istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
  5. Al comma 1 dell'art. 33 della  legge  regionale  n.  16/2022  le
parole «Missione 13» sono sostituite dalle parole «Missione 16». 
  6. L'art. 3 della legge  regionale  28  dicembre  2020,  n.  33  e'
abrogato. 
  7. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge  regionale
n. 16/2022, per le esigenze organizzative connesse  ad  agevolare  le
modalita' di  pagamento,  e'  prorogato  con  decreto  del  dirigente
generale del Dipartimento regionale  delle  finanze  e  del  credito,
entro il limite massimo del 28 febbraio 2023. 
  8. All'art. 28 della legge regionale n. 16/2022, dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Per gli importi oggetto dell'agevolazione di cui al comma
1 superiori a 2.000 euro e' ammessa la possibilita' di richiedere  il
pagamento entro il termine previsto, senza sanzioni ed interessi,  in
quattro rate trimestrali. Con decreto  del  dirigente  regionale  del
Dipartimento delle finanze e del credito, da emanarsi entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite le modalita' attuative.».