Art. 4 Disposizioni varie 1. Il contributo di cui all'art. 17, comma 3 - tabella 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, capitolo 377715 per l'esercizio finanziario 2022 deve intendersi quale contributo straordinario e puo' essere rendicontato entro il 30 giugno 2023. 2. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 87 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2022, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2023 e rendicontate entro sessanta giorni dalla medesima data. 3. Le iniziative a valere sul Fondo di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2022, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2023 e rendicontate entro sessanta giorni dalla medesima data. 4. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e secondo le modalita' previste dallo stesso, i richiedenti possono confermare l'interesse dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 28 febbraio 2023. 5. Al comma 31 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, le parole «del comune» sono sostituite dalle parole «al comune».