Art. 4 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 17, comma 3  -  tabella  1,  della
legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  13,  capitolo   377715   per
l'esercizio  finanziario  2022  deve  intendersi   quale   contributo
straordinario e puo' essere rendicontato entro il 30 giugno 2023. 
  2. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa  di  cui  al
comma 87 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022  e  successive
modificazioni, finanziate per l'anno 2022, possono essere  realizzate
entro il 30 giugno 2023 e rendicontate entro  sessanta  giorni  dalla
medesima data. 
  3. Le iniziative a valere sul Fondo di cui all'art. 128 della legge
regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e   successive   modificazioni,
finanziate per l'anno 2022, possono essere  realizzate  entro  il  30
giugno 2023 e rendicontate entro sessanta giorni dalla medesima data. 
  4. Per le finalita' di cui al  comma  2  dell'art.  3  della  legge
regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e  secondo  le  modalita'  previste
dallo stesso, i richiedenti possono confermare l'interesse dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al 28 febbraio 2023. 
  5. Al comma 31 dell'art. 13 della  legge  regionale  n.  13/2022  e
successive modificazioni, le  parole  «del  comune»  sono  sostituite
dalle parole «al comune».