Art. 10
Modifica all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14,
relativo alla Giornata regionale in memoria delle «marocchinate»
1. L'art. 10 della legge regionale n. 14/2021 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 10 (Mese regionale in memoria delle vittime delle
"marocchinate"). - 1. La Regione promuove il ricordo e la conoscenza
dei tragici episodi di violenza sessuale e fisica nei confronti delle
popolazioni civili verificatisi nel mese di maggio del 1944, in
particolare nelle Province di Frosinone e di Latina, a danno di
decine di migliaia di donne, uomini e bambini, di cui si macchiarono
gli appartenenti al Corpo di spedizione francese in Italia (CEF),
istituendo nel mese di maggio di ogni anno, il mese regionale in
memoria delle vittime delle "marocchinate".
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, definisce, con propria deliberazione, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il programma, le iniziative e le modalita' di
svolgimento del mese di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della
missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1
"Spese correnti", della voce di spesa denominata: ""Spese relative al
mese regionale in memoria delle vittime delle "marocchinate"" la cui
autorizzazione di spesa pari a euro 5.000,00 per l'anno 2022 e a euro
10.000,00 per l'anno 2023 e' derivante dalla corrispondente riduzione
delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere
sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03
"Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" titolo 1.».