Art. 10 
Modifica all'art. 10 della legge regionale 11  agosto  2021,  n.  14,
  relativo alla Giornata regionale in memoria delle «marocchinate» 
 
  1. L'art. 10 della legge regionale n.  14/2021  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  10  (Mese  regionale  in  memoria  delle   vittime   delle
"marocchinate"). - 1. La Regione promuove il ricordo e la  conoscenza
dei tragici episodi di violenza sessuale e fisica nei confronti delle
popolazioni civili verificatisi nel  mese  di  maggio  del  1944,  in
particolare nelle Province di Frosinone  e  di  Latina,  a  danno  di
decine di migliaia di donne, uomini e bambini, di cui si  macchiarono
gli appartenenti al Corpo di spedizione  francese  in  Italia  (CEF),
istituendo nel mese di maggio di ogni  anno,  il  mese  regionale  in
memoria delle vittime delle "marocchinate". 
  2.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente, definisce, con propria deliberazione, da adottarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  il  programma,  le  iniziative  e  le   modalita'   di
svolgimento del mese di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
l'istituzione  nel  programma  11  "Altri  servizi  generali"   della
missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1
"Spese correnti", della voce di spesa denominata: ""Spese relative al
mese regionale in memoria delle vittime delle "marocchinate"" la  cui
autorizzazione di spesa pari a euro 5.000,00 per l'anno 2022 e a euro
10.000,00 per l'anno 2023 e' derivante dalla corrispondente riduzione
delle risorse iscritte nel bilancio  regionale  2022-2024,  a  valere
sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma  03
"Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" titolo 1.».