Art. 13 
Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina  del
  sistema organizzativo  della  Giunta  e  Consiglio  e  disposizioni
  relative alla dirigenza ed al  personale  regionale»  e  successive
  modifiche 
 
  1. Al comma 1 dell'art.  16  della  legge  regionale  n.  6/2002  e
successive modifiche, le parole: «Nei concorsi indetti dalla Giunta e
dal Consiglio regionale la percentuale  dei  posti  da  riservare  al
personale regionale e' pari al cinquanta per cento dei posti messi  a
concorso.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Nei  concorsi  indetti
dalla Giunta regionale, una percentuale non  superiore  al  cinquanta
per cento dei posti  messi  a  concorso  e'  riservata  al  personale
dipendente della Giunta regionale. La medesima percentuale di riserva
si applica anche al personale dipendente del Consiglio regionale  nei
concorsi indetti dallo stesso.».