Art. 13 Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale» e successive modifiche 1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 6/2002 e successive modifiche, le parole: «Nei concorsi indetti dalla Giunta e dal Consiglio regionale la percentuale dei posti da riservare al personale regionale e' pari al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei concorsi indetti dalla Giunta regionale, una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso e' riservata al personale dipendente della Giunta regionale. La medesima percentuale di riserva si applica anche al personale dipendente del Consiglio regionale nei concorsi indetti dallo stesso.».