Art. 15 
 
             Disposizioni in materia di rendicontazione 
                  delle spese dei gruppi consiliari 
 
  1. In sede di prima applicazione, con riferimento ai rendiconti dei
gruppi consiliari della IX legislatura relativi  all'esercizio  2013,
non si applica l'obbligo di restituzione di cui all'art. 13, comma 1,
della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni  urgenti  di
adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
relativo alla riduzione dei costi della politica, nonche'  misure  in
materia    di    razionalizzazione,    controlli    e     trasparenza
dell'organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  della  Regione),
qualora la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia
dichiarato l'impossibilita' di  pronunciarsi  sulla  regolarita'  del
rendiconto  presentato  a  causa  della  mancata  restituzione  della
documentazione da parte del gruppo consiliare  cessato  con  la  fine
della legislatura.