Art. 15
Disposizioni in materia di rendicontazione
delle spese dei gruppi consiliari
1. In sede di prima applicazione, con riferimento ai rendiconti dei
gruppi consiliari della IX legislatura relativi all'esercizio 2013,
non si applica l'obbligo di restituzione di cui all'art. 13, comma 1,
della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di
adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
relativo alla riduzione dei costi della politica, nonche' misure in
materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza
dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione),
qualora la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia
dichiarato l'impossibilita' di pronunciarsi sulla regolarita' del
rendiconto presentato a causa della mancata restituzione della
documentazione da parte del gruppo consiliare cessato con la fine
della legislatura.