Art. 16
Fondazione di partecipazione per la gestione del complesso dell'ex
carcere dell'isola di Santo Stefano - Ventotene
1. La Regione, nel rispetto dell'art. 56 dello Statuto e delle
disposizioni del codice civile vigenti in materia, e' autorizzata,
previa deliberazione della Giunta regionale n. a partecipare alla
costituzione, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e
successive modifiche, di una Fondazione di partecipazione alla quale
affidare il compito di elaborare il Piano strategico di sviluppo
culturale e definirne le modalita' di attuazione nonche' la gestione
del complesso dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano-Ventotene,
di seguito denominata Fondazione.
2. La partecipazione della Regione alla Fondazione e' subordinata
alle seguenti condizioni:
a) che gli organi di amministrazione e controllo siano costituiti
da un numero non superiore a quello stabilito dalla legislazione
statale e regionale vigente;
b) che siano definite le modalita' di partecipazione dei soci, a
garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con
esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione
di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.
3. Lo statuto della Fondazione prevede adeguate forme di
partecipazione e di coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e
privati, anche mediante l'istituzione di categorie di partecipanti
diversi dai fondatori ovvero attraverso iniziative di
co-progettazione, il cui contributo appaia coerente e funzionale
rispetto agli obiettivi di cui al comma 2 e agli obiettivi e allo
scopo della costituenda Fondazione.
4. Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti
necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione in
qualita' di fondatore nonche', ai sensi dell'art. 41, comma 8, dello
Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli
organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della
Fondazione.
5. I diritti della Regione inerenti alla qualita' di socio della
Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni
della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore
regionale competente in materia da lui delegato.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
l'istituzione, nel programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse
storico», della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attivita' culturali», titolo 1 «Spese correnti» e titolo 3 «Spese per
incremento di attivita' finanziarie», delle seguenti voci di spesa:
a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla
Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del
programma 01 della missione 05, denominata: «Spese relative alla
partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione per la gestione
del complesso dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano -
Ventotene», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00,
per ciascuna annualita' 2023 e 2024, e' derivante dalla
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio
regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualita', nel fondo
speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20
«Fondi e accantonamenti», titolo 1;
b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le
attivita' della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel
titolo 1 del programma 01 della missione 05, denominata: «Spese
relative al funzionamento ed alle attivita' della Fondazione per la
gestione del complesso dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano -
Ventotene», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00,
per ciascuna annualita' 2023 e 2024, e' derivante dalla
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio
regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualita', nel fondo
speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 1.