Art. 17 Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni 1. Al fine di consentire il completamento dei procedimenti connessi alla regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni, nel programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 1 «Spese correnti», e' istituito il «Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione o distacco tra comuni». 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono attribuite ai comuni di cui al medesimo comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale n. e sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa tra la Regione e i comuni interessati. 3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 e' pari a euro 400.000,00, per l'anno 2022 e a euro 500.000,00, per ciascuna annualita' 2023 e 2024, e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.