Art. 17 
Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e  patrimoniali
  conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni 
 
  1. Al fine di consentire il completamento dei procedimenti connessi
alla  regolamentazione  dei  rapporti   finanziari   e   patrimoniali
conseguenti  a  processi  di  fusione  e  distacco  tra  comuni,  nel
programma  01  «Relazioni  finanziarie   con   le   altre   autonomie
territoriali» della missione 18 «Relazioni  con  le  altre  autonomie
territoriali e locali», titolo 1 «Spese correnti»,  e'  istituito  il
«Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali
conseguenti a processi di fusione o distacco tra comuni». 
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono attribuite ai comuni
di cui  al  medesimo  comma  1,  previa  deliberazione  della  Giunta
regionale n. e sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa tra  la
Regione e i comuni interessati. 
  3. La dotazione del fondo  di  cui  al  comma  1  e'  pari  a  euro
400.000,00, per  l'anno  2022  e  a  euro  500.000,00,  per  ciascuna
annualita' 2023 e 2024, e  alla  relativa  copertura  finanziaria  si
provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse  iscritte
nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualita',
nel fondo speciale  di  cui  al  programma  03  «Altri  fondi»  della
missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.