Art. 19
Disposizioni in materia di beni locati
o concessi a canone ricognitorio
1. I beni immobili oggetto di contratto di locazione ad uso non
abitativo di cui all'art. 52 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori e successive
modifiche, ovvero di provvedimento di concessione per uso non
abitativo di cui all'art. 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n.
4, relativo a concessioni a canoni ricognitori di beni di proprieta'
regionale e successive modifiche, possono essere alienati secondo le
procedure di cui al regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5
(Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1,
comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12
(Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio
2011-2013) recante norme sui criteri, le modalita' e gli strumenti
operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio
immobiliare regionale) e successive modifiche, riconoscendo ai
locatari e ai concessionari i diritti previsti all'art. 8 del
medesimo r.r. 5/2012 e, ove necessario, previo passaggio dei beni al
patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 521 del regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale).