Art. 19 
 
               Disposizioni in materia di beni locati 
                  o concessi a canone ricognitorio 
 
  1. I beni immobili oggetto di contratto di  locazione  ad  uso  non
abitativo di cui all'art. 52 della legge regionale 17 febbraio  2005,
n.  9,  relativo  a  locazioni  a  canoni  ricognitori  e  successive
modifiche,  ovvero  di  provvedimento  di  concessione  per  uso  non
abitativo di cui all'art. 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n.
4, relativo a concessioni a canoni ricognitori di beni di  proprieta'
regionale e successive modifiche, possono essere alienati secondo  le
procedure di cui  al  regolamento  regionale  4  aprile  2012,  n.  5
(Regolamento regionale di  attuazione  e  integrazione  dell'art.  1,
comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto  2011,  n.  12
(Disposizioni collegate  alla  legge  di  assestamento  del  bilancio
2011-2013) recante norme sui criteri, le modalita'  e  gli  strumenti
operativi  per  la  gestione  e  la  valorizzazione  del   patrimonio
immobiliare  regionale)  e  successive  modifiche,  riconoscendo   ai
locatari e  ai  concessionari  i  diritti  previsti  all'art.  8  del
medesimo r.r. 5/2012 e, ove necessario, previo passaggio dei beni  al
patrimonio  disponibile  ai  sensi  dell'art.  521  del   regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale).