Art. 2
Mutui e prestiti obbligazionari
1. Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 11/2020, il
ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre
forme di indebitamento finalizzati agli investimenti di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 21/2021, calcolato
al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per
la ristrutturazione di passivita' preesistenti e per la copertura dei
disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con
l'esclusione del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto
legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale
nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e
successive modifiche, e' autorizzato nel limite massimo di euro
775.336.099,98, per l'anno 2022, di cui euro 350.000.000,00 per la
contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a
investimenti ed euro 425.336.099,98 per la copertura, ai sensi
dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011 e
successive modifiche, del debito da contrarre solo per fare fronte ad
effettive esigenze di cassa, in relazione alle spese concernenti il
pagamento dei residui perenti in conto capitale a carico della
Regione, in incremento per euro 65.426.375,44 rispetto a quanto
stabilito ai sensi del predetto art. 5, comma 1, lettera a), della
legge regionale n. 21/2021.
2. Per gli anni 2023 e 2024, il limite massimo per il ricorso al
mercato finanziario resta confermato, rispettivamente, in euro
300.000.000,00 e in euro 250.000.000,00, ai sensi dell'art. 5, comma
1, lettere b) e c), della legge regionale n. 21/2021.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante
l'integrazione delle voci di spesa di cui ai programmi 01 «Quota
interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» e 02 «Quota
capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» della missione
50 «Debito pubblico», titoli 1 «Spese correnti» e 4 «Rimborso
prestiti», rispettivamente, per euro 2.270.651,55 e per euro
1.298.087,30, per l'anno 2023, e per euro 2.224.983,48 e per euro
1.343.755,37, per l'anno 2024, e la corrispondente riduzione, per
complessivi euro 3.568.738,85, per ciascuna annualita' 2023 e 2024,
del fondo per le spese obbligatorie di cui al programma 01 «Fondo di
riserva» della missione 20, titolo 1, di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), della legge regionale n. 21/2021.
4. L'elenco degli investimenti di cui ai commi 1 e 2, allegato agli
atti di concessione del mutuo, e' aggiornato annualmente entro i
termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.