Art. 2 
 
                   Mutui e prestiti obbligazionari 
 
  1. Ai sensi dell'art. 27  della  legge  regionale  n.  11/2020,  il
ricorso al mercato finanziario per la contrazione di  mutui  o  altre
forme di indebitamento finalizzati agli investimenti di cui  all'art.
5, comma 1, lettera a), della legge regionale n.  21/2021,  calcolato
al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato,  per
la ristrutturazione di passivita' preesistenti e per la copertura dei
disavanzi  sanitari  prevista  dalle  disposizioni  vigenti   e   con
l'esclusione del disavanzo di cui all'art. 9, comma  5,  del  decreto
legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di  enti
territoriali.  Disposizioni  per   garantire   la   continuita'   dei
dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   del   territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario   nazionale
nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni  industriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  125  e
successive modifiche, e'  autorizzato  nel  limite  massimo  di  euro
775.336.099,98, per l'anno 2022, di cui euro  350.000.000,00  per  la
contrazione di mutui o altre forme  di  indebitamento  finalizzati  a
investimenti ed  euro  425.336.099,98  per  la  copertura,  ai  sensi
dell'art. 40, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  n.  118/2011  e
successive modifiche, del debito da contrarre solo per fare fronte ad
effettive esigenze di cassa, in relazione alle spese  concernenti  il
pagamento dei residui  perenti  in  conto  capitale  a  carico  della
Regione, in incremento  per  euro  65.426.375,44  rispetto  a  quanto
stabilito ai sensi del predetto art. 5, comma 1,  lettera  a),  della
legge regionale n. 21/2021. 
  2. Per gli anni 2023 e 2024, il limite massimo per  il  ricorso  al
mercato  finanziario  resta  confermato,  rispettivamente,  in   euro
300.000.000,00 e in euro 250.000.000,00, ai sensi dell'art. 5,  comma
1, lettere b) e c), della legge regionale n. 21/2021. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
l'integrazione delle voci di spesa di  cui  ai  programmi  01  «Quota
interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» e  02  «Quota
capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» della missione
50 «Debito  pubblico»,  titoli  1  «Spese  correnti»  e  4  «Rimborso
prestiti»,  rispettivamente,  per  euro  2.270.651,55  e   per   euro
1.298.087,30, per l'anno 2023, e per euro  2.224.983,48  e  per  euro
1.343.755,37, per l'anno 2024, e  la  corrispondente  riduzione,  per
complessivi euro 3.568.738,85, per ciascuna annualita' 2023  e  2024,
del fondo per le spese obbligatorie di cui al programma 01 «Fondo  di
riserva» della missione 20, titolo 1, di cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera a), della legge regionale n. 21/2021. 
  4. L'elenco degli investimenti di cui ai commi 1 e 2, allegato agli
atti di concessione del mutuo,  e'  aggiornato  annualmente  entro  i
termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.