Art. 21 Incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 concernente i/fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare 1. All'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilita' regionale 2022), l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8/2019, concernente il fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui al programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» titolo 2 «Spese in conto capitale», e' incrementata per euro 1.200.000,00, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni dal 2025 al 2027, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.