Art. 21 
Incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 4, comma 2,
  lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8  concernente
  i/fondo regionale per gli interventi di sviluppo  e  valorizzazione
  del patrimonio immobiliare 
 
  1. All'allegato A di  cui  all'art.  1  della  legge  regionale  30
dicembre  2021,  n.  20  (Legge  di   stabilita'   regionale   2022),
l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 4, comma 2,  lettera  b),
della legge regionale n. 8/2019, concernente il fondo  regionale  per
gli  interventi  di  sviluppo   e   valorizzazione   del   patrimonio
immobiliare, di cui al programma 01  «Relazioni  finanziarie  con  le
altre autonomie territoriali» della missione  18  «Relazioni  con  le
altre autonomie territoriali e  locali»  titolo  2  «Spese  in  conto
capitale», e' incrementata per euro 1.200.000,00, per  gli  anni  dal
2023 al 2027, mediante la corrispondente riduzione delle risorse  del
fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20
«Fondi e accantonamenti», titolo 2,  iscritte,  rispettivamente,  per
gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale  2022-2024,  e  per  gli
anni dal 2025 al 2027, a valere  sullo  stanziamento  autorizzato  ai
sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.