Art. 22
Anticipazione delle risorse per gli interventi del
Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio
1. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli
interventi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio, come
individuati nella deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 22
dicembre 2021, n. 79 «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027
- Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e
anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di
immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso
(FSC 2021-2027)», in coerenza con il cronoprogramma della spesa e
tenuto conto del profilo finanziario di cui alla predetta
deliberazione, le risorse ivi previste e assegnate con vincolo di
destinazione a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, pari a euro 192.241.643,59 per gli anni dal
2022 al 2026, sono anticipate dalla Regione in misura pari ad euro
53.546.725,21, per l'anno 2022 e a euro 21.823.432,98, per l'anno
2023, mediante l'istituzione, all'interno del bilancio regionale
2022- 2024, delle seguenti voci di spesa:
a) nel programma 06 «Politica regionale unitaria per i trasporti
e il diritto alla mobilita'» della missione 10 «Trasporti e diritto
alla mobilita'», titolo 2, delle voci di spesa denominate
«Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse per gli
interventi di cui alla deliberazione Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 79/2021 -
Rinnovo flotta autobus», con uno stanziamento, tenuto conto del
relativo piano dei conti finanziario, pari, per l'anno 2022,
rispettivamente, a euro 20.462.575,90 e a euro 20.000.000,00;
b) nel programma 03 «Politica regionale unitaria per l'assetto
del territorio e l'edilizia abitativa» della missione 08 «Assetto del
territorio ed edilizia abitativa», titolo 2, della voce di spesa
denominata: «Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse
per gli interventi di cui alla delibera Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 79/2021
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel territorio di
Roma Capitale», con uno stanziamento pari a euro 975.964,47, per
l'anno 2023;
c) nel programma 09 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente» della missione
09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente»,
titolo 2, della voce di spesa denominata: «Anticipazione da parte
della Regione Lazio delle risorse per gli interventi di cui alla
delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile n. 79/2021 - Interventi di mitigazione del
dissesto idrogeologico», con uno stanziamento pari a euro
13.084.149,31, per l'anno 2022 e ad euro 20.847.468,51, per l'anno
2023.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposto l'incremento per
euro 53.546.725,21, per l'anno 2022, e per euro 21.823.432,98, per
l'anno 2023, dell'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario
per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento
finalizzati a investimenti, stabilita ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge regionale n. 21/2021.
3. Le risorse assegnate con vincolo di destinazione relative al
Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi della deliberazione
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile n. 79/2021, e anticipate dalla Regione ai sensi
del comma 1, per complessivi euro 75.370.158,19, a valere sulle
annualita' 2022 e 2023, sono versate all'entrata nella tipologia 200
«Contributi agli investimenti», del titolo 4 «Entrate in conto
capitale», rispettivamente, per euro 32.526.234,95 per il 2024, per
euro 42.183.717,54 per il 2025 e per euro 660.205,70 per il 2026, al
fine di provvedere al rimborso anticipato dell'eventuale debito
contratto ai sensi del comma 2 ovvero alla riduzione del disavanzo
derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi del
medesimo comma 2 nonche', per l'eventuale quota eccedente, alla
copertura del disavanzo regionale o alla riduzione del debito.
4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo, ad
eccezione della quota relativa al rimborso anticipato di cui al comma
3, si provvede mediante l'integrazione della voce di spesa del
programma 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari» della missione 50 «Debito pubblico», titolo 1 «Spese
correnti», per euro 990.785,61, per l'anno 2023, e per euro
1.394.588,90 per l'anno 2024, e la corrispondente riduzione del fondo
per le spese obbligatorie, di cui al programma 01 «Fondo di riserva»
della missione 20, titolo 1, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a),
della legge regionale n. 21/2021.