Art. 22 
 
         Anticipazione delle risorse per gli interventi del 
          Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva  realizzazione   degli
interventi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio, come
individuati nella deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  22
dicembre 2021, n. 79 «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027
- Assegnazione risorse per  interventi  COVID-19  (FSC  2014-2020)  e
anticipazioni alle regioni e  province  autonome  per  interventi  di
immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in  corso
(FSC 2021-2027)», in coerenza con il  cronoprogramma  della  spesa  e
tenuto  conto  del  profilo  finanziario   di   cui   alla   predetta
deliberazione, le risorse ivi previste e  assegnate  con  vincolo  di
destinazione a valere sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, pari a euro 192.241.643,59 per gli anni dal
2022 al 2026, sono anticipate dalla Regione in misura  pari  ad  euro
53.546.725,21, per l'anno 2022 e a  euro  21.823.432,98,  per  l'anno
2023, mediante  l'istituzione,  all'interno  del  bilancio  regionale
2022- 2024, delle seguenti voci di spesa: 
    a) nel programma 06 «Politica regionale unitaria per i  trasporti
e il diritto alla mobilita'» della missione 10 «Trasporti  e  diritto
alla  mobilita'»,  titolo  2,  delle   voci   di   spesa   denominate
«Anticipazione da parte della Regione Lazio  delle  risorse  per  gli
interventi di cui alla deliberazione Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  79/2021  -
Rinnovo flotta autobus»,  con  uno  stanziamento,  tenuto  conto  del
relativo  piano  dei  conti  finanziario,  pari,  per  l'anno   2022,
rispettivamente, a euro 20.462.575,90 e a euro 20.000.000,00; 
    b) nel programma 03 «Politica regionale  unitaria  per  l'assetto
del territorio e l'edilizia abitativa» della missione 08 «Assetto del
territorio ed edilizia abitativa», titolo  2,  della  voce  di  spesa
denominata: «Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse
per gli interventi di cui alla  delibera  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n.  79/2021
- Opere di urbanizzazione primaria e  secondaria  nel  territorio  di
Roma Capitale», con uno stanziamento  pari  a  euro  975.964,47,  per
l'anno 2023; 
    c) nel programma 09 «Politica regionale unitaria per lo  sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente»  della  missione
09 «Sviluppo sostenibile e tutela del  territorio  e  dell'ambiente»,
titolo 2, della voce di spesa  denominata:  «Anticipazione  da  parte
della Regione Lazio delle risorse per  gli  interventi  di  cui  alla
delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile n. 79/2021 - Interventi  di  mitigazione  del
dissesto  idrogeologico»,  con   uno   stanziamento   pari   a   euro
13.084.149,31, per l'anno 2022 e ad euro  20.847.468,51,  per  l'anno
2023. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposto l'incremento  per
euro 53.546.725,21, per l'anno 2022, e per  euro  21.823.432,98,  per
l'anno 2023, dell'autorizzazione al ricorso  al  mercato  finanziario
per  la  contrazione  di  mutui  o  altre  forme   di   indebitamento
finalizzati a investimenti, stabilita ai sensi dell'art. 5, comma  1,
della legge regionale n. 21/2021. 
  3. Le risorse assegnate con vincolo  di  destinazione  relative  al
Fondo per lo sviluppo e la coesione,  ai  sensi  della  deliberazione
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile n. 79/2021, e anticipate dalla Regione ai  sensi
del comma 1, per  complessivi  euro  75.370.158,19,  a  valere  sulle
annualita' 2022 e 2023, sono versate all'entrata nella tipologia  200
«Contributi agli  investimenti»,  del  titolo  4  «Entrate  in  conto
capitale», rispettivamente, per euro 32.526.234,95 per il  2024,  per
euro 42.183.717,54 per il 2025 e per euro 660.205,70 per il 2026,  al
fine di  provvedere  al  rimborso  anticipato  dell'eventuale  debito
contratto ai sensi del comma 2 ovvero alla  riduzione  del  disavanzo
derivante dal  debito  autorizzato  e  non  contratto  ai  sensi  del
medesimo comma 2  nonche',  per  l'eventuale  quota  eccedente,  alla
copertura del disavanzo regionale o alla riduzione del debito. 
  4.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  ad
eccezione della quota relativa al rimborso anticipato di cui al comma
3, si provvede  mediante  l'integrazione  della  voce  di  spesa  del
programma  01  «Quota  interessi  ammortamento   mutui   e   prestiti
obbligazionari» della missione 50 «Debito pubblico», titolo 1  «Spese
correnti»,  per  euro  990.785,61,  per  l'anno  2023,  e  per   euro
1.394.588,90 per l'anno 2024, e la corrispondente riduzione del fondo
per le spese obbligatorie, di cui al programma 01 «Fondo di  riserva»
della missione 20, titolo 1, di cui all'art. 4, comma 1, lettera  a),
della legge regionale n. 21/2021.