Art. 23 
Modifica all'art. 19 della legge regionale 17  giugno  2022,  n.  11,
  relativo  all'incremento   di   fondi   speciali   e   disposizioni
  finanziarie varie 
 
  1. Al comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 11/2022 dopo le
parole:  «Vallelunga  S.p.a.»  sono  inserite  le  seguenti:  «e   da
Automobile club d'Italia (ACI) Sport  S.p.a.»  e  le  parole:  «,  da
adottarsi sentite le commissioni consiliari competenti in materia  di
sport e sicurezza stradale» sono soppresse. 
  2. L'autorizzazione di spesa relativa all'art. 19, comma  8,  della
legge  regionale  n.  11/2022,  di  cui  al  programma  03  «Gestione
economica,  finanziaria,  programmazione  e   provveditorato»   della
missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1
«Spese  correnti»,  e'  incrementata  per  un  importo  pari  a  euro
100.000,00,  per  ciascuna  annualita'  2022-2023,  e  pari  a   euro
150.000,00  per  l'annualita'  2024,   mediante   la   corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024,  a
valere sulle medesime  annualita',  nel  fondo  speciale  di  cui  al
programma   03   «Altri   fondi»   della   missione   20   «Fondi   e
accantonamenti», titolo 1.