Art. 23 Modifica all'art. 19 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11, relativo all'incremento di fondi speciali e disposizioni finanziarie varie 1. Al comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 11/2022 dopo le parole: «Vallelunga S.p.a.» sono inserite le seguenti: «e da Automobile club d'Italia (ACI) Sport S.p.a.» e le parole: «, da adottarsi sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sport e sicurezza stradale» sono soppresse. 2. L'autorizzazione di spesa relativa all'art. 19, comma 8, della legge regionale n. 11/2022, di cui al programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», e' incrementata per un importo pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualita' 2022-2023, e pari a euro 150.000,00 per l'annualita' 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.